Incarto n. 16.2004.15
Lugano 20 dicembre 2004/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 febbraio 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 16 febbraio 2004 del Giudice di pace del circolo di Stabio, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 110/2003) promossa con istanza 26 novembre 2003 da
CO 1 (patr. dall'avv,)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 26 novembre 2003 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, notificatogli per l'incasso di fr. 828.– oltre spese e interessi. L'importo posto in esecuzione corrisponde ai canoni rivendicati dall'istante per undici mensilità arretrate (fr. 59.– x 11) oltre a fr.120.– a titolo di spese amministrative, sulla base del contratto di abbonamento al servizio internet ADSL sottoscritto dalle parti il 10 gennaio 2003 per la durata di un anno e sul quale il convenuto ha pagato solo la prima mensilità, corrispondente al periodo dal 29 gennaio al 28 febbraio 2003 (doc. A). Il convenuto si è opposto all'istanza contestando l'esigibilità del credito posto in esecuzione, avendo egli, l'11 febbraio 2003 (doc. C), disdetto il contratto d'abbonamento per l'impossibilità di utilizzare il servizio offerto dall'istante, la quale non lo ha informato che la linea non era disponibile e che questa disponibilità dipendeva effettivamente da __________ (cfr. verbale 30 gennaio 2004). L’istante ha accettato la disdetta per il 29 gennaio 2004 (doc. E).
2. Con sentenza 16 febbraio 2004 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto sottoscritto dalle parti il 10 gennaio 2003, in virtù del quale il convenuto si è impegnato a pagare un canone di abbonamento mensile di fr. 59.– posto che in caso di mora da parte sua tutti i canoni dovuti sino alla scadenza del contratto, in concreto prevista per il 29 gennaio 2004, sarebbero stati esigibili, ha accolto l'istanza per la mora del convenuto che ha pagato solo il primo canone. Di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio per l'importo di fr. 639.– (pari a undici canoni scaduti), oltre agli interessi del 7% dal 2 settembre 2003, alle spese amministrative di fr. 120.– e a quelle esecutive di fr. 50.–.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il giudice di pace non avrebbe preso in considerazione le sue argomentazioni e contestazioni contenute nello scritto 29 gennaio 2004 redatto in lingua francese. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver accolto la domanda dell'istante nonostante quest'ultima non abbia mai reso possibile il collegamento offerto e nonostante il contratto fosse viziato da errore essenziale siccome egli l’aveva sottoscritto con la convinzione che l'istante gli avrebbe garantito il collegamento dal suo computer al servizio internet ADSL. Con separata istanza 12 marzo 2004 il ricorrente ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria allegando l'apposito certificato municipale a comprova del suo stato di indigenza.
Con osservazioni 5 aprile 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni. Il diritto di essere sentito non comprende solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l’obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 327, m. 10 e 12). Poiché la prova offerta deve essere rilevante ed atta a risolvere un fatto controverso, la concludenza della stessa è sottoposta ad una valutazione anticipata da parte del giudice che rifiuterà di ammetterla se essa è manifestamente inefficace o irrilevante (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 10).
In concreto il ricorrente intravede una violazione del suo diritto di essere sentito nel fatto per il primo giudice di non aver considerato il contenuto del suo scritto 29 gennaio 2004. La censura è manifestamente infondata sia perché il Giudice di pace dà atto in sentenza di aver considerato questo scritto e di aver ben compreso il suo significato nonostante non fosse redatto in italiano così come impone l'art. 117 CPC, sia perché le contestazioni nello stesso contenute non sono di nessun rilievo nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione.
5. Secondo l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20). In quest’ambito, l’esame del giudice verte unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate, ritenuto che attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d’apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/Caprez, op. cit., § 163), ovvero se contiene la dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante di una determinata somma di denaro (art. 82 LEF). Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. È indispensabile che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep. 1989 p. 338; D. Staehelin, in Basler Kommentar zum SchKG, 1998, vol. II, n. 15 ad art. 82 LEF), e che la firma del debitore figuri sul documento decisivo (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6, n. 2; D. Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82 LEF). In concreto, il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione è il contratto di abbonamento al servizio ADSL sottoscritto dalle parti il 10 gennaio 2003 e le condizioni generali alle quali questo fa esplicito riferimento e a proposito delle quali il convenuto ha confermato, con la firma apposta sul doc. A, di avere preso visione e conoscenza delle condizioni generali applicabili e di accettarle e rispettarle incondizionatamente. Questa documentazione costituisce di principio valido riconoscimento di debito per i canoni scaduti (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 74, p. 190; Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 82 LEF) e per gli interessi e le spese nella stessa contemplati, e meglio come risulta ai punti 3.4.1, 3.4.2 , 3.4.3, e 5.4 delle condizioni generali (D. Staehelin, op. cit., n. 31 e 33 ad art. 82 LEF).
7. In presenza di un valido riconoscimento di debito, come è il caso in concreto per l'importo di fr. 639.– relativo ai canoni scaduti ed esigibili sino alla scadenza del contratto (della durata di 12 mesi, cfr. doc. A) indipendentemente dal fatto che in data 18 agosto 2003 (doc. F) l'istante abbia lei stessa disdetto il contratto con effetto immediato, così come permessole dalle condizioni generali accettate dal convenuto (cfr. punto 5.4), e per le spese amministrative di fr. 120.– e gli interessi del 7% pure contemplati nelle condizioni generali (cfr. punto 3.4.2, 3.4.3 e 5.4), il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). All'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza queste eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche apparire verosimili, nel senso che a conforto delle allegazioni dell'escusso devono esserci riscontri oggettivi (Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 pag. 61; BlSchK 1982 pag. 95–97; D. Staehelin, op. cit., n. 87 segg. ad art. 82 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 350, con rif.). Nella fattispecie il ricorrente ha innanzi tutto eccepito la nullità del contratto per errore essenziale e per l'impossibilità dell'istante di fornire la prestazione promessa. Se non che, contrariamente da quanto egli pretende, dagli atti non si evince nessun indizio che permetta di concludere alla nullità del contratto e neppure all'inadempienza dell'istante, ciò a maggior ragione poiché il contratto sottoscritto dal convenuto pone espressamene a suo carico l'onere di verificare che l'allacciamento telefonico indicato è servito dalla tecnologia ADSL (cfr. punto 4 doc. A), l'istante avendo espressamente escluso la consulenza, l'installazione, l'eliminazione di guasti o problemi nell'infrastruttura del cliente, nonché l'acquisto dell'hardware e della software necessaria per il collegamento dell'elaboratore all'allacciamento telefonico (cfr. punto 2.2 delle condizioni generali). Per il che, non avendo il convenuto reso verosimile nessun motivo per il quale sarebbe stato possibile invalidare il contratto che lo vincolava all'istante, anche la censura di arbitrio dallo stesso mossa nei confronti del giudizio impugnato appare del tutto infondata.
8. A dipendenza dell'inconsistenza delle censure ricorsuali, ovvero per la totale assenza di probabilità di esito favorevole del ricorso (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), la domanda di assistenza giudiziaria formulata in questa sede dal ricorrente non può essere accolta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 27 febbraio 2004 di __________ RI 1 è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria 12 marzo 2004 è respinta.
3. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.–,
sono poste a carico del ricorrente il quale rifonderà alla
controparte l’importo di fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa
sede.
4. Intimazione:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Stabio.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria