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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.11.2004 16.2004.113

November 16, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·635 words·~3 min·2

Summary

appalto - convenuto assente all'udienza - nuove allegazioni in cassazione

Full text

Incarto n. 16.2004.113

Lugano 16 novembre 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 novembre 2004 presentato da

 RI 1   

contro  

la sentenza 25 ottobre 2004 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio, nella causa civile inappellabile (inc. n. O.22/2004) promossa con istanza 25 agosto 2004 da

CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'200.– oltre accessori a titolo di mercede derivante da contratto di appalto e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      che con istanza 25 agosto 2004 la ditta individuale __________CO 1, titolare dell'omonimo garage a __________, ha convenuto in giudizio __________RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 1'200.– a saldo della fattura emessa il 15 settembre 2003 per lavori di carrozzeria eseguiti per conto di quest'ultimo su un autovettura di una terza person__________che egli aveva danneggiato assumendosene la responsabilità;

                                          che con sentenza 25 ottobre 2004 il Giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza condannando il convenuto al pagamento di fr. 1'200.– oltre interessi del 5% dal 25 febbraio 2004 e fr. 70.– a titolo di spese esecutive, importo per il quale ha pure rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                          che il ricorso, con il quale il ricorrente rimprovera in sostanza al Giudice di pace di aver accolto le pretese di parte istante unicamente sulla base della fattura da questa allestita senza verificare che questa gli sia stata effettivamente notificata e quindi accettata, è manifestamente infondato;

                                          che infatti, a prescindere dal fatto che il convenuto, assente alla discussione dell'istanza, non ha contestato la documentazione e le allegazioni dell’istante, le sue odierne contestazioni non possono essere considerate, siccome proposte per la prima volta in questa sede ricorsuale, ciò che è inammissibile ai sensi dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC secondo cui è vietata alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                          che, quindi, l’incarico impartito dal convenuto al garagista di eseguire i lavori, l’invio della fattura al convenuto e la ricezione della stessa da parte del medesimo sono rimasti inconstestati;

                                          che pertanto la sentenza impugnata, frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale, non ha motivo per essere cassata, così che il ricorso dev'essere respinto;

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

 Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 5 novembre 2004 di __________ RI 1 è respinto.

                                2.      Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione a:                     

–   .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                              La segretaria

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