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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.07.2004 16.2003.99

July 26, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,469 words·~7 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2003.99

Lugano 26 luglio 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 novembre 2003 presentato da

_RICO1 rappr. dal RAPP1 Bellinzona  

contro  

la sentenza 28 ottobre 2003 del Pretore del Distretto di Bellinzona, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro (inc. n. IU.2003.00050) promossa con istanza 10 luglio 2003 da

_CON1 patr. dallo RAPP2  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'208.85 oltre accessori a titolo di indebito arricchimento come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal giudice che ha invece respinto la pretesa di fr. 1'740.85 fatta valere in via riconvenzionale dal convenuto,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 23 luglio 2001 la ditta _CON1 e __________ _RICO1 hanno sottoscritto un contratto di lavoro con il quale quest'ultimo è stato assunto in qualità di isolatore dal 1° settembre 2001 per uno stipendio mensile lordo di fr. 4'800.-, aumentato dal 1° gennaio 2002 a fr. 5'000.-, oltre alla tredicesima (doc. B). Il contratto è stato disdetto dalla datrice di lavoro il 20 settembre 2002 per il successivo 30 novembre (doc. D), termine di disdetta che le parti hanno di comune accordo anticipato al 31 ottobre 2002 (doc. E). Con istanza 10 luglio 2003 _CON1A ha convenuto in giudizio __________ _RICO1o, postulandone la condanna al pagamento di fr. 3'208.85, importo che l'istante sostiene aver versato per errore all'ex dipendente alla fine del mese di novembre 2002 nonostante tutte le pretese da questi maturate sino alla scadenza del rapporto di lavoro, ovvero fino al  31 ottobre 2002 (doc. F), gli fossero già state regolarmente pagate. Il convenuto, che non ha contestato di aver ricevuto l'importo rivendicato dall'istante, si è opposto alla sua restituzione ritenendolo estinto per compensazione con un suo credito di importo superiore e corrispondente alla differenza di salario di sua spettanza, l'istante avendo utilizzato un coefficiente di trasformazione errato così che il salario orario versato era di fr. 28.06 anziché fr. 28.40, oltre al pagamento di 117,5 ore di lavoro straordinario effettuate utilizzando quotidianamente mezz'ora per la preparazione del materiale e il carico del furgone, ai quali devono essere aggiunte le indennità per i giorni festivi, le vacanze e la tredicesima. L'importo totale rivendicato dal convenuto corrisponde a fr. 4'979.70, di cui fr. 3'208.85 da ritenersi compensati con il credito fatto valere in giudizio  dall'istante, mentre egli fa valere in via riconvenzionale la differenza di fr. 1'770.85, pretese tutte contestate dall'istante.

                                   2.   Con sentenza 28 ottobre 2003 il Pretore, accertata preliminarmente l'applicabilità alla vertenza che oppone le parti delle norme sulla procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro di cui agli art. 416 segg. CPC, ha accolto l'istanza, non avendo il convenuto provato di vantare un credito nei confronti dell'ex datrice di lavoro a titolo di ore di lavoro straordinario, la mezz'ora giornaliera dallo stesso rivendicata a questo titolo rientrando nella definizione di tempo di viaggio non indennizzato ai sensi dell'art. 54 CNM. Le ulteriori pretese del lavoratore sono state respinte poiché non comprovate.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame __________ _RICO1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato quale tempo di lavoro soggetto a remunerazione quello utilizzato per il trasferimento di persone e materiale dal magazzino ai cantieri.

                                         Con osservazioni 21 novembre 2003 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso, eccependone la nullità dal punto di vista formale.

                                   4.   Preliminarmente deve essere estromessa dall’incarto la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, valida anche nell'ambito della procedura speciale per salari e mercedi (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 7 ad art. 321 CPC).

                                   5.   Per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 329, m. 2). In concreto è indubbio che a fondamento della propria impugnazione il ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, in particolare dell'art. 54 CNM, ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorso è quindi ricevibile.

                                   6.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

                                   7.   Il ricorrente contesta l'accertamento del primo giudice secondo cui la mezz'ora giornaliera utilizzata dal lavoratore per caricare il furgone e prendere disposizioni dall'istante e per i trasferimenti sui e dai cantieri al magazzino alla guida del furgone della ditta (cfr. risposta di causa 22 agosto 2003, ad 3), non è da considerare lavoro straordinario soggetto a remunerazione.

                                         Il contratto di lavoro concluso dalle parti è assoggettato sia al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2000) al quale è stato conferito carattere obbligatorio generale (art. 1 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro), sia al Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino (CCL-TI) che lo completa e ne costituisce parte integrante (art. 1 CCL, cfr. doc. B, p.to 1d). L'art. 23 cpv. 1 CNM 2000 definisce orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro, mentre non rientra in questa definizione il tempo impiegato per il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro (cpv. 2 lett. a). L'art. 54 cpv. 1 CNM, applicabile alla fattispecie in virtù del rinvio contenuto nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti (doc. B), stabilisce che non viene indennizzato il tempo di viaggio giornaliero per recarsi sui cantieri fuori sede per l'andata e il ritorno dal e al posto di raccolta, se pari o inferiore a 30 minuti. Per contro, se il tempo richiesto è superiore a 30 minuti, per la parte eccedente sarà corrisposto il salario base (cpv. 2). In concreto, trattandosi di una mezz'ora di tempo che il ricorrente sostiene aver utilizzato per il trasporto di materiale e persone dal magazzino della ditta ai vari cantieri, non può essere considerato errato e tantomeno arbitrario il fatto per il Pretore di averlo considerato tempo di viaggio non soggetto a remunerazione ai sensi dell'art. 54 CNM, anche perché questa norma non fa nessuna distinzione in merito all'identità del conducente, ovvero al fatto che il viaggio dalla sede della datrice di lavoro ai suoi cantieri venga effettuato per il tramite di un autista o del dipendente medesimo, come era il caso per il convenuto.

                                   8.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, di natura prevalentemente appellatoria in quanto si limita a riproporre l'opinione del ricorrente in merito alla definizione del tempo di viaggio e all'obbligo di remunerazione a carico della datrice di lavoro, senza che ciò basti per dimostrare che la versione resa dal primo giudice sarebbe insostenibile ovvero arbitraria, deve essere respinto.

Per questi motivi,

richiamato per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 5 novembre 2003 di __________ _RICO1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Il ricorrente verserà a _CON1A l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione:

-; .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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