Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.04.2004 16.2003.83

April 21, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·858 words·~4 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2003.83

Lugano 21 aprile 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 settembre 2003 presentato da

RI0 rappr. dall'PA0  

contro  

la sentenza 10 settembre 2003 del Giudice di pace supplente del circolo della Riviera, nella procedura civile inappellabile (inc. n. 26C/03) promossa con istanza 22 maggio 2003 da

CO0  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'915.- oltre accessori e il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di __________, domande parzialmente accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 22 maggio 2003 la ditta CO0 ha convenuto in giudizio il suo ex dipendente RI0 per ottenere il pagamento di fr. 1'915.- (fr. 1'100.- oltre a fr. 815.- di interessi di ritardo), corrispondenti al credito residuo da lei rivendicato per prestazioni e materiale forniti al convenuto nell'ambito della costruzione della sua casa di abitazione, per un totale di fr. 12'536.-;

                                         che il convenuto, il quale non contesta di aver ricevuto tutte le prestazioni e materiale forniti dall'istante, sostiene di averle liquidate mediante parziale compensazione con le sue prestazioni lavorative e con versamento in contanti, per un importo complessivo di fr. 9'146.-, corrispondente alla fattura 12 marzo 2001 dell'istante;

                                         che con sentenza 10 settembre 2003 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 1'100.-, corrispondente al saldo sulle prestazioni fornite dall'istante e riconosciute dal convenuto (fr. 12'536.-), mentre non ha ammesso la pretesa relativa agli interessi di ritardo, non risultando dagli atti nessuna valida messa in mora del convenuto;

                                         che con il presente tempestivo gravame RI0, rappresentato dal sindacato __________, è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento;

                                         che con osservazioni 13 ottobre 2003 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

                                         che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC);

                                         che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), sicché dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);

                                         che, per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone come pure le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 301);

                                         che l'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC estende la rappresentanza processuale anche ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, limitatamente alle cause derivanti da contratto di lavoro nei limiti stabiliti dagli art. 416, 417 e 418 CPC (v. anche l'art. 417 cpv. 1 lett. b CPC);

                                         che nel caso di specie l'__________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale, lo stesso non potendo in particolare richiamarsi all'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC poiché la procedura che oppone le parti non deriva dal contratto di lavoro che a suo tempo le vincolava, ma dal contratto di appalto concluso tra le stesse;

                                         che sebbene il giudice sia tenuto a esaminare la rappresentanza processuale solo nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 142, m. 4);

                                         che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità del ricorso 18 settembre 2003 siccome sottoscritto da persona priva di legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 n. 4 CPC);

                                         che, a titolo abbondanziale, giovi rilevare che il ricorso sarebbe comunque destinato all’insuccesso poiché non evidenzia la pretesa arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie a opera del primo giudice, che ha basato il proprio giudizio sulle dichiarazioni del convenuto medesimo, il quale alla discussione ha riconosciuto corretta la lista delle prestazioni e materiale forniti dall'istante per un costo complessivo di fr. 12'536.-;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 18 settembre 2003 di RI0 è nullo.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 60.quale indennità per questa sede ricorsuale.

                                   3.   Intimazione:

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo __________.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

16.2003.83 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.04.2004 16.2003.83 — Swissrulings