Incarto n. 16.2003.72
Lugano 12 agosto 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il "ricorso" 28 luglio 2003 presentato da
__________
contro
la sentenza 21 luglio 2003 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 marzo 2003 da
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 946.30 oltre accessori, nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE
di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 5 marzo 2003 il garage __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 946.30 rivendicati a saldo della fattura 18 aprile 2002 emessa per le proprie prestazioni professionali (fr. 2'196.30), e meglio per le spese sostenute per la preparazione al collaudo del veicolo di quest'ultimo, e sulla quale questi ha versato due acconti per complessivi fr. 1'250.–;
che il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo di aver integralmente saldato la fattura posta in esecuzione;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo comprovata l'argomentazione del convenuto secondo la quale egli avrebbe versato un ulteriore acconto di fr. 500.–, non invece quella del versamento di un altro acconto di fr. 600.– siccome riferito all'acquisto di una vettura e non alla riparazione in discussione, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 446.30 oltre interessi del 5% dal 13 dicembre 2002;
che con scritto 28 luglio 2003, inoltrato alla Giudicatura di pace mediante invio fax, __________ sembra insorgere contro il predetto giudizio;
che innanzi tutto deve essere estromesso dall'incarto lo scritto 24 luglio 2003 di controparte, poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che lo scritto menzionato, foss'anche da considerare alla stregua di un ricorso, è irricevibile in quanto presentato per fax, quindi carente di una firma originale (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 1 ad art. 309 CPC e N. 807);
che anche prescindendo da questo motivo, lo scritto, trattato come ricorso, sarebbe comunque nullo poiché non contiene le domande e i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 3 CPC);
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il convenuto si limita a manifestare il proprio disappunto per l'esito della vertenza;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il "ricorso" 28 luglio 2003 di __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria