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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.07.2004 16.2003.62

July 20, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·992 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2003.62

Lugano 20 luglio 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 giugno 2003 presentato da

RI 1  patr. dallo Studio legale __________ __________, __________  

contro  

la sentenza 27 maggio 2003 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno, nella causa civile inappellabile (inc. n. 12 Ord.) promossa con istanza 21 marzo 2003 nei confronti di

 CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'151.40 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 21 marzo 2003 RI 1A ha convenuto in giudizio __________ CO 1 per ottenere il pagamento di fr. 1'151.40 oltre interessi, rivendicati a saldo delle fatture emesse per l'utilizzo di un collegamento telefonico di rete mobile per il periodo da agosto 1997 a gennaio 1998 oltre agli interessi di mora, il tutto sulla base della dichiarazione di abbonamento da questi sottoscritta il 15 maggio 1996;

                                         che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria rimproverando all'istante di non essersi attenuta alla clausola contrattuale che le imponeva la sospensione del collegamento in caso di mora dell'utente, riconosce al massimo gli scoperti fino al mese di novembre 1997, contestando comunque sia l'addebito degli interessi di mora;

                                         che con sentenza 27 maggio 2003 il Giudice di pace, facendo propria la tesi del convenuto secondo la quale l'istante avrebbe dovuto sospendere il collegamento telefonico dell'utente moroso dal mese di dicembre 1997, ha accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 804.30 pari alle mensilità scoperte da agosto a novembre 1997, oltre interessi del 5 % dal 27 novembre 2002, data del PE prima messa in mora gli atti ritenuta dal primo giudice;

                                         che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto non riconoscendole il diritto all'incasso delle bollette scoperte e mai contestate dal convenuto;

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                         che nel termine assegnato da questa Camera con ordinanza 30 giugno 2004 la ricorrente ha sanato il vizio di rappresentanza processuale;

                                         che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che la pretesa dell'istante si riferisce all'utilizzo da parte del convenuto di un collegamento telefonico di rete mobile per i mesi da agosto 1997 a febbraio 1998 (fr. 1'081.40);

                                         che l'art. 17 delle condizioni generali, parte integrante della dichiarazione di abbonamento sottoscritta dall’utente il 15 maggio 1996, regola il caso di mora dell'abbonato, ovvero la procedura che la compagnia telefonica deve seguire nel caso di mancato pagamento delle sue prestazioni, nel senso che dopo un sollecito scritto di pagamento senza che vi sia riscontro da parte dell'abbonato, essa provvederà a mettere fuori servizio la connessione dell'abbonato alla rete e ad annullare l'abbonamento dopo 30 giorni;

                                         che nel caso di specie, e contrariamente a quanto concluso dal Giudice di pace, l'istante non può essere penalizzata per il fatto di non aver seguito questa procedura, in particolare per non aver sospeso il collegamento telefonico del convenuto, ritenuto che le condizioni generali non prevedono nessun tipo di conseguenza in caso di mancato ossequio dell'iter previsto all'art. 17;

                                         che trattandosi di una facoltà riservata all'istante, il convenuto non può prevalersene per sottrarsi al suo obbligo di pagamento di un servizio che non contesta di aver ricevuto;

                                         che la conclusione del primo giudice secondo cui il mancato ossequio da parte dell'istante della procedura di cui all'art. 17 delle condizioni generali comporta la perenzione del suo diritto all'incasso delle bollette per i mesi da dicembre 1997 a gennaio 1998, è pertanto arbitraria anche perché costituirebbe abuso di diritto il fatto per il convenuto di prevalersi di tale circostanza quando egli stesso, in un'analoga situazione di mora, aveva espressamente chiesto il mantenimento del collegamento telefonico (cfr. suo scritto 17 luglio 1998);

                                         che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto;

                                         che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera con il conseguente accoglimento dell'istanza nella misura di fr. 1'081.40 (pari al totale delle bollette scadute), oltre interessi del 5% dal 14 giugno 1998, prima messa in mora agli atti (cfr. lettera 3 giugno 1998 dell'istante);

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                    I.   Il ricorso per cassazione 16 giugno 2003 di RI 1

                                         è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 27 maggio 2003 del Giudice di pace del circolo di Gambarogno, limitatamente al suo dispositivo n. 1,  è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1. L'istanza è accolta.

                                             Di conseguenza __________CO 1 è condannato a pagare a  RI 1 l'importo di fr. 1'081.40.- oltre interessi

                                             del 5% dal 14 giugno 1998.

                                         § Per quest'importo è rigettata in vai definitiva l'opposizione

                                                 interposta al PE n. __________dell'UEF di Locarno.

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico di __________ CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione:

       - ;

   __________(__________o).

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

Terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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