Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.06.2003 16.2003.56

June 13, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·679 words·~3 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2003.56

Lugano 13 giugno 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 13 maggio 2003 presentato da

__________  

  Contro  

la sentenza 7 maggio 2003 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 25 marzo 2003 nei confronti di

__________ Rappr. __________  

con la quale l'istante ha chiesto alla convenuta il pagamento di fr. 603.- nonché il rigetto

definitivo dell'opposizione da lei interposta al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona,

domande respinte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto in diritto:

                                                  che con istanza 25 marzo 2003 __________, basandosi sul contratto di locazione sottoscritto il 12 marzo 1999 con __________, ha convenuto in giudizio la conduttrice al fine di ottenere il pagamento di fr. 603.– a titolo di spese accessorie per il periodo 1999/2000, domanda alla quale quest'ultima si è opposta;

                                                  che con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza, dopo aver constatato che la decisione negativa dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ sulla stessa questione è rimasta senza impugnazione;

                                                  che nel merito il primo giudice ha comunque ritenuto il credito dell'istante estinto per compensazione con il credito di fr. 1'075.– fatto valere dalla convenuta e relativo alle spese di tinteggio dalla stessa sopportate alla fine della locazione sulla base di una clausola contrattuale nulla;

                                                  che con scritto 13 maggio 2003 l'istante insorge contro il predetto giudizio;

                                                  che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                                  che nel caso concreto il contenuto dello scritto 13 maggio 2003 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                                  che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente ad accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire la propria richiesta di pagamento delle spese accessorie, opponendosi a qualsiasi compensazione con le spese di tinteggio che la convenuta ha ritenuto lei stessa di dover eseguire;

                                                  che a prescindere da qualsiasi considerazione circa il benfondato della sua tesi (peraltro irricevibile siccome proposta per la prima volta in questa sede, ossia in contrasto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), le allegazioni del ricorrente non permettono di sostanziare la presenza di uno dei motivi di cassazione previsti dalla legge, dovendosene concludere alla nullità dell'impugnazione;

                                                  che oltre a non aver manifestato nessuna critica nei confronti del giudizio del segretario assessore (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, art. 329, m. 5), il ricorrente non ha neppure formalmente chiesto l’annullamento del giudizio impugnato, che è poi lo scopo del ricorso per cassazione (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 487);

                                                  che comunque, mentre la decisione impugnata si fonda sia su un motivo di sostanza (la compensazione del credito), sia su un motivo formale (il passaggio in giudicato della decisione riguardante il credito principale), il ricorrente non eccepisce nulla su questo secondo aspetto;

                                                  che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                                  che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

                                          1.     Il ricorso 13 maggio 2003 di __________ è nullo.

                                          2.     Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- sono poste a carico del ricorrente.

                                          3.     Intimazione a:

                                                  __________.

                                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                               La segretaria

16.2003.56 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.06.2003 16.2003.56 — Swissrulings