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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.04.2004 16.2003.47

April 13, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,074 words·~5 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2003.47

Lugano 13 aprile 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-RA1 presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 maggio 2003 presentato da

RI1 patr. dall RA1 Lugano  

contro  

la sentenza 22 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo di __________, nella procedura derivante da contratto di lavoro (inc. n. 67a/02/OSM) promossa con istanza 13 maggio 2002 da

CO1  

con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 817.75

oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2001 a titolo di pretese salariali, domanda accolta

dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con istanza 13 maggio 2002 il CO1 agendo nel subentro di __________, ha convenuto in giudizio la RI1 per la quale quest'ultima ha lavorato in qualità di venditrice dal 1° novembre 2000 al 30 settembre 2001 per un salario orario di fr. 17.-, al fine di ottenere il pagamento di fr. 817.75 lordi rivendicati quale indennità per le vacanze non godute, oltre a fr. 100.- che la datrice avrebbe indebitamente trattenuto dal salario del mese di settembre 2001 (doc. E) per un ammanco di cassa addebitato alla lavoratrice, pretesa alla quale la convenuta si è opposta.

                                   2.   Con sentenza 22 aprile 2003 il Giudice di pace del circolo di __________ ha integralmente accolto l'istanza e ha condannato la convenuta alla restituzione di fr. 100.-, la responsabilità della lavoratrice nell'ammanco di cassa non essendo stata provata, e al pagamento delle vacanze non godute dalla dipendente;

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame RI1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente eccepisce innanzi tutto la carenza di legittimazione attiva del CO1 a rivendicare a titolo personale pretese salariali di spettanza della lavoratrice, senza cessione. Essa si duole inoltre della violazione dell'art. 86 CPC da parte del giudice, che ha pronunciato il rigetto dell'opposizione senza esplicita domanda in tal senso. Contestato è pure il mancato riconoscimento della responsabilità della lavoratrice per l'ammanco di cassa di fr. 100.-, nonché l'attribuzione a quest'ultima di un'indennità a titolo di ripetibili.

                                         Con osservazioni 21 maggio 2003 la controparte ha postulato la reiezione del gravame.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

                                   5.   La ricorrente contesta innanzi tutto la legittimazione del SEI a procedere nei suoi confronti. La legittimazione attiva, ossia la qualità di una parte di far valere in causa un determinato diritto, non rappresenta un presupposto di natura processuale ma di diritto sostanziale, che il giudice verifica d'ufficio sulla base dei fatti allegati dalle parti e da lui accertati (DTF 125 III 82, consid. 1, 123 III 60, consid. 3a; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 2 e 3 e N. 147, ad art. 97 m. 1 e 2, ad art. 181 N. 641 e 642). Trattandosi di una pretesa derivante da contratto di lavoro, legittimato a pretendere il pagamento delle pretese salariali che ne derivano (in concreto le vacanze non godute e il salario trattenuto) è il lavoratore, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di cedere il suo credito nelle forme previste dall'art. 165 CO, ossia in forma scritta, oppure verificandosi un caso di cessione legale ai sensi dell'art. 29 LADI, ipotesi di cessione del credito non verificatesi nel caso di specie. Al contrario, sia nell'istanza (vedi l'intestazione e la domanda di giudizio) che nel verbale d'udienza, la parte istante è sempre stata indicata come CO1 e non come __________, tant'è che anche nella sentenza impugnata il giudice di pace ha condannato la convenuta a pagare alla parte attrice, sempre individuata nel CO1, l'importo di fr. 817.75 oltre interessi.

                                         Contrariamente a quanto preteso dal CO1, l'errata indicazione della parte istante in tutti gli atti processuali non può essere sanata dalla produzione della procura rilasciata dalla lavoratrice e neppure dall'inconsistente indicazione di aver agito nel subentro di quest'ultima, non trattandosi di un semplice errore di denominazione della parte bensì di una carenza di diritto materiale. Per il che, difettando al CO1 la legittimazione a procedere in giudizio per l'incasso di pretese salariali di spettanza esclusiva della lavoratrice __________, l'istanza presentata dal medesimo deve essere respinta.

                                   6.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto. L'accoglimento del ricorso rende priva d'oggetto la verifica delle ulteriori censure ricorsuali.

                                   7.   L'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro.

                                         Non si prelevano quindi tasse né spese in questa sede ricorsuale.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

                                    I.   Il ricorso per cassazione 5 maggio 2003 di RI1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 22 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo di è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1.   L'istanza è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 90.- e le spese di fr. 30.- sono a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.

                                   II.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Il CO1 verserà alla ricorrente fr. 250.- per ripetibili di questa sede.

                                  III.   Intimazione:

-.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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