Incarto n. 16.2003.41
Lugano 29 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 14 aprile 2003 presentato da
__________
contro
la sentenza 2 aprile 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 settembre 2002 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'601.75 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Hägglingen, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 settembre 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'601.75 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta aziendale __________ di cui era titolare, pretesa che il convenuto, assente all’udienza di discussione, non ha contestato;
che con sentenza 2 aprile 2003 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, ha accolto l’istanza;
che con scritto 14 aprile 2003 __________ ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto, la dichiarazione di ricorso 14 aprile 2003 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattata come ricorso per cassazione, in particolare mancando di ogni presupposto sostanziale;
che pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. L’atto ricorsuale 14 aprile 2003 di __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria