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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.02.2004 16.2003.39

February 2, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·716 words·~4 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2003.39

Lugano 2 febbraio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 febbraio 2003 presentato da

__________, __________  

contro  

la sentenza 25 gennaio 2003 del Giudice di pace supplente del circolo __________ , nella causa civile inappellabile (inc. n. 12/99) promossa con istanza 31 maggio 2002 da

avv. __________, __________  

con la quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'000.a titolo di torto morale, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell'UEF di __________, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 31 maggio 2002 l'avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ postulandone la condanna al pagamento di fr. 1'000.- rivendicati a titolo di torto morale;

                                         che a sostegno della sua pretesa l'istante ha allegato la sentenza 22 novembre 2000 del Pretore della Giurisdizione di __________ con la quale il convenuto è stato riconosciuto autore colpevole del reato di diffamazione per avere in data 15 ottobre 1999, durante un'udienza tenutasi presso gli Uffici del Giudice di pace del Circolo __________, reso sospetto l'avv. __________ di condotta disonorevole nuocendo la sua reputazione avendo dichiarato che "la sua fattura non è una fattura da avvocato ma una fattura da ladri" e che "__________ ha rubato a mia cugina quasi Fr. 20'000.-";

                                         che con sentenza 25 gennaio 2003 il Giudice di pace supplente del Circolo __________, preso atto dell'assenza delle parti all'udienza, ha accolto integralmente le pretese di parte istante;

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente si duole innanzi tutto del mancato accoglimento della sua istanza di ricusa formulata nei confronti del Giudice di pace __________, nel merito ritiene invece ingiustificato e sproporzionato l'importo riconosciuto dal giudice a titolo di torto morale;

                                         che con osservazioni 25 giugno 2003 la controparte postula la reiezione del gravame;

                                         che a prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza dedotta in cassazione, che sembra accogliere l’istanza solo a dipendenza della contumacia del convenuto, risulta priva di motivazione;

                                         che l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC) prevede la nullità delle sentenze che non contengono i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso che risulta dal dispositivo della decisione; 

                                         che per non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2);

                                         che quest'obbligo di motivazione sussiste anche di fronte a un convenuto assente dalla causa, trattandosi del solo mezzo atto a  permettere a quest'ultimo di eventualmente impugnare la sentenza con riferimento al merito della causa (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 285, m. 14; ad art. 169, m. 7), rispettivamente a fornire all'autorità di ricorso gli elementi per un'eventuale censura dell'operato del primo giudice circa l'applicazione del diritto e/o la valutazione delle prove (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordung, 3. ed., § 281 n. 40b);

                                         che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve quindi essere dichiarata nulla e gli atti ritornati al giudice di pace supplente affinché proceda a un nuovo giudizio sulla base della documentazione in suo possesso, senza dover riconvocare le parti;

                                          che in virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio, ciò che rende superflua la verifica delle ulteriori censure ricorsuali;

                                         che visto l'esito del gravame e le particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:              1.   La sentenza 25 gennaio 2003 del Giudice di pace supplente del circolo __________ è nulla.

                                   2.   Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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