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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.05.2003 16.2003.35

May 6, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,247 words·~6 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2003.35

Lugano 6 maggio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare i ricorsi per cassazione 7 aprile 2003 presentati da

__________ patr. dall'avv. __________, Bellinzona  

  contro  

le decisioni 12 marzo 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 18 dicembre 2001 da

__________ patr. dallo studio legale __________  

con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 5'225.25 oltre interessi a titolo di contributi condominiali arretrati nonché l'iscrizione, a garanzia dei medesimi, di un'ipoteca legale a carico del foglio PPP no. __________ del fondo base n. __________RFD __________ di proprietà di quest'ultimo, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 18 dicembre 2001 la Comunione dei comproprietari del condominio __________ ha convenuto in giudizio __________ proprietario del foglio di PPP no. __________ del fondo base n. __________RFD __________, al fine di ottenere l’iscrizione su questo fondo di un’ipoteca legale a garanzia del pagamento dei contributi condominiali rimasti scoperti, relativi al periodo 1998 - 2001 per una somma capitale di fr. 5'225.25, chiedendo nel contempo la condanna del convenuto al pagamento dello stesso importo;

                                         che con decreto supercautelare 19 dicembre 2001 il pretore ha ordinato l’annotazione provvisoria dell’ipoteca legale a garanzia del pagamento dei contributi condominiali chiesti dall’istante;

                                         che il convenuto si è opposto all'istanza, sostenendo l’inagibilità del suo appartamento fin dal 1992, con particolare riferimento alla disattivazione dell’impianto di ventilazione e di quello elettrico, nonché dell’impedimento all’utilizzo di due posti auto, circostanze tutte imputabili all’amministratrice dello stabile __________: a conferma delle stesse, egli ha proposto il sopralluogo e l’assunzione di alcuni testi con la motivazione che anche per i condomini l'appartamento __________ altro valore non ha oltre a quello di un semplice locale inagibile, rispettivamente …non locabile e quindi inutilizzabile a fini abitativi (cfr. verbale 28 febbraio 2002);

                                         che con ordinanza 8 marzo 2002 il segretario assessore ha respinto tutte le prove offerte dal convenuto non ritenendo le stesse di alcuna utilità ai fini del giudizio;

                                         che con decreto 12 marzo 2003 il pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria del convenuto, non riconoscendo nella sua tesi nessuna possibilità di esito favorevole nel processo (art. 157 vCPC);

                                         che contemporaneamente il pretore ha emanato il giudizio di merito, ossia di accoglimento dell'istanza, respingendo poiché non provate le contestazioni del convenuto, in particolare in merito alla pretesa inagibilità dell'appartamento, circostanza che comunque non rientrerebbe nell'ambito d'applicazione dell’art. 712h cpv. 3 CC;

                                         che con tempestivo ricorso __________ insorge contro entrambe le decisioni pretorili: sull'assistenza giudiziaria contestando l’accertamento di assenza del fumus boni juris, e sul merito, invocando l'art. 327 lett. e CPC, ossia dolendosi del rifiuto del pretore di assumere le prove da lui offerte, ciò che gli avrebbe impedito di dimostrare l'inabitabilità del suo appartamento per cause indipendenti dalla sua volontà;

                                         che il ricorrente, anche per questa sede, chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

                                         che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                         che il diritto di essere sentito non comprende solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l’obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 10 e 12);

                                         che, se in linea di principio il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale, egli ha facoltà di rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe a nuovi chiarimenti (DTF 124 I 211 consid. 4a);

                                         che poiché la prova offerta dev'essere rilevante e atta a risolvere un fatto controverso, la concludenza della stessa è sottoposta a una valutazione anticipata da parte del giudice che rifiuterà di ammettere la prova se è manifestamente inefficace o irrilevante (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 10);

                                         che nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il rifiuto del pretore di assumere le prove da lui offerte in occasione dell'udienza del 28 febbraio 2002, non configura gli estremi del rimedio di cassazione invocato;

                                         che -contrariamente all'assunto ricorsuale- la valutazione anticipata operata dal primo giudice dipende da una corretta lettura dell'art. 712h CC che regola l'obbligo dei comproprietari di contribuire agli oneri comuni e alle spese dell'amministrazione comune, di regola, proporzionalmente al valore delle loro quote (cpv. 1);

                                         che infatti, negando al convenuto la possibilità di provare l'inagibilità del suo appartamento, il Pretore ha tenuto conto che la titolarità del debito dipende unicamente dall'iscrizione del debitore a Registro fondiario come comproprietario della PPP (Wermelinger, La propriété par étages, Friborgo 2002, art. 712h CC, n. 42), questione che il ricorrente non contesta;

                                         che inoltre questi nemmeno pretende di essere esonerato dal pagamento del debito in discussione in virtù di una deroga alla chiave di riparto delle spese, contemplata nel regolamento o definita dall'assemblea dei condomini (Wermelinger, op. cit., ibidem, n. 78);

                                         che comunque non potrebbe motivare una simile deroga il fatto che un'unità risulti non occupata, anche per molto tempo (Wermelinger, op. cit., ibidem, n. 77);

                                         che infine la norma ripetutamente invocata dal ricorrente, ossia il capoverso 3 dell'art. 712h CC, come osserva il Pretore, nulla ha a che vedere con la fattispecie concreta, dal momento che qui si contrappone al credito della Comunione dei condomini l'inutilizzo dell'appartamento, mentre la norma concerne l'assenza di interesse oggettivo di uno o più comproprietari su determinate parti comuni (Wermelinger, op. cit., ibidem, n. 95 e 99);

                                         che il riferimento a eventuali responsabilità dell'amministratrice della PPP appare fuori luogo, dal momento che il fatto non è stato evocato nella discussione delle prove e soprattutto poiché la vertenza contrappone il ricorrente esclusivamente alla comunità dei comproprietari;

                                         che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, dev'essere respinto;

                                         che a dipendenza dell'inconsistenza delle censure ricorsuali, non può neppure essere censurato il decreto pretorile che ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente;

                                         che per gli stessi motivi, ossia per la totale assenza di probabilità di esito favorevole del ricorso (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), la domanda di assistenza giudiziaria formulata in questa sede dal ricorrente non può essere accolta, a prescindere dalla verifica del presupposto dell'indigenza;

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:              1.   I ricorsi per cassazione 7 aprile 2003 di ____________________sono respinti.

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria 7 aprile 2003 è respinta.

                                   3.   Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

                                   4.   Intimazione a:

                                         __________;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                    La segretaria:

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