Incarto n. 16.2003.34
Lugano 11 aprile 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
visto il ricorso per cassazione 3 aprile 2003 presentato da
__________ (rappr. dall'avv. __________)
Contro
la decisione 24 marzo 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella procedura in tema di esecuzione fallimenti promossa con istanza 20 gennaio 2003 da
__________ (rappr. dall'avv. __________)
Preso atto della domanda proposta dal ricorrente ed intesa ad accordare al suo ricorso l’effetto sospensivo.
Richiamato l’art. 330 CPC
decreta 1. Al ricorso per cassazione 3 aprile 2003 di cui sopra, è accordato effetto sospensivo.
2. Intimazione a:
__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Il presidente
(dott. giudice Chiesa)