Incarto n. 16.2003.18
Lugano 10 marzo 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
visto il ricorso per cassazione 5 marzo 2003 presentato da
__________ (patrocinata dall'avv. __________)
contro
la decisione 25 febbraio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella procedura promossa da
__________
Preso atto della domanda proposta dal ricorrente ed intesa ad accordare al suo ricorso l’effetto sospensivo.
Richiamato l’art. 330 CPC
decreta 1. Al ricorso per cassazione 5 marzo 2003 di cui sopra, è accordato effetto sospensivo.
2. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Il presidente
(dott. Spartaco Chiesa)