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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.07.2004 16.2003.113

July 30, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,221 words·~11 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2003.113

Lugano 30 luglio 2004/rg

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 2003 presentato da

_RICO1  

contro  

la sentenza 10 dicembre 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro (inc. n. CL.2003. 00005) promossa con istanza 26 febbraio 2003 da

_CON1  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'468.70 oltre interessi, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   __________ __________ è stata assunta dall'__________. __________ _RICO1i in qualità di segretaria dal 1° agosto 1998 per uno stipendio mensile lordo di fr. 3'500.-. Il contratto è stato disdetto dal datore di lavoro il 24 agosto 1999 per il successivo 31 ottobre, disdetta che a causa della malattia della dipendente dal 20 settembre al 30 novembre 1999, ha esplicato i suoi effetti per il 31 gennaio 2000, data sino alla quale la lavoratrice ha fatto valere le sue pretese salariali. Con sentenza del 4 luglio 2001 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, adito dalla lavoratrice, ha riconosciuto a costei il diritto al pagamento del salario per i mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000 (fr. 7'000.- lordi, pari a fr. 6'351.10 netti) oltre alla quota parte di tredicesima per il 1999 e il 2000 (fr. 583.20 lordi). Avendo l’interessata percepito per i mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000 fr. 4'468.70 netti a titolo di indennità dalla _CON1), il Segretario assessore ha ritenuto che la pretesa spettasse a quest'ultima in virtù della cessione legale di cui all'art. 29 LADI e non alla dipendente, alla quale ha quindi negato la legittimazione attiva per la rivendicazione di quest'importo. In conclusione egli ha condannato __________. __________ _RICO1 a pagare a __________ __________ fr. 1'882.40 netti a titolo di salario e fr. 583.20 lordi a titolo di tredicesima, mentre ha respinto tutte le pretese opposte in compensazione dal datore di lavoro (fr. 1'458.- per un'eccedenza di vacanze di cui avrebbe beneficiato la dipendente a dipendenza dei giorni di malattia effettuati nel 1998 e 1999, fr. 233.- pari al 20 % del salario che la lavoratrice avrebbe percepito per dieci giorni di malattia nel mese di agosto 1999 durante i quali le è stato versato il 100% del salario anziché l'80%, e fr. 7'000.- a titolo di risarcimento danni, avendo dovuto assumere una segretaria in sostituzione), siccome fatte valere tardivamente e non comprovate.

                                   2.   Con istanza 26 febbraio 2003 l'_CON1 ha convenuto in giudizio __________. __________ _RICO1i per ottenere la restituzione dell'importo di fr. 4'468.70 versato a __________ __________ a titolo di indennità di disoccupazione per i mesi di dicembre 1999 (doc. A) e gennaio 2000 (doc. B). Il convenuto si è opposto all'istanza contestando le pretese della lavoratrice di cui l'istante sarebbe cessionaria, in particolare quella di fr. 688.- per una differenza di salario rivendicata per il 1999, quella di fr. 291.60 a titolo di tredicesima per il 2000 e quelle di fr. 933.- per presunte ore di lavoro straordinario effettuate nel 2000 siccome non comprovate. Egli determina al 10 gennaio 2000, e non al 31 gennaio, la cessazione degli effetti del contratto, ragione per la quale l'eventuale credito dell'istante ammonterebbe a fr. 2'351.65, ai quali oppone in compensazione un suo credito di fr. 1'458.- lordi (ridotto in sede di conclusioni a fr. 1'163.95 netti) per i giorni di vacanza in eccedenza di cui avrebbe beneficiato la lavoratrice nel 1998 e 1999 a dipendenza delle sue assenze per malattia (art. 329b CO) e fr. 233.30 per il salario in eccedenza versatole nel mese di agosto 1999 durante il periodo di malattia, con un eventuale saldo residuo a favore dell'istante di fr. 954.40. Dal canto suo l'istante ha contestato le pretese opposte in compensazione dal convenuto, in particolare quella relativa al godimento di giorni di vacanza in eccedenza, sollevando l'eccezione di cosa giudicata, le stesse essendo già state esaminate e respinte con sentenza 4 luglio 2001.

                                   3.   Statuendo il 10 dicembre 2003, il Pretore, respinta preliminarmente l'eccezione di cosa giudicata sollevata dall'istante con riferimento alla sentenza 4 luglio 2001 non potendo questi prevalersi di un giudizio al quale non era parte, ha accolto l'istanza per fr. 4'468.70 oltre interessi del 5% dal 4 luglio 2001. Accertata la conclusione del rapporto di lavoro tra il convenuto e la sua ex dipendente per il 31 gennaio 2000, il primo giudice ha riconosciuto all'istante il diritto alla restituzione delle indennità versate alla sua affiliata nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000, mentre ha respinto le pretese opposte in compensazione dal convenuto, non avendo questi provato che la lavoratrice avrebbe goduto di giorni di vacanza in eccedenza. Egli ha inoltre respinto la richiesta di restituzione del 20% del salario pagato durante la malattia della lavoratrice nel mese di agosto 1999 (dal 1° al 10 agosto), il datore di lavoro avendo semplicemente pagato il dovuto.

                                   4.   Con il presente tempestivo gravame __________. __________ _RICO1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al Pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, non ritenendo provato il credito opposto in compensazione nonostante questo non sia stato contestato dalla controparte, la quale non ha negato l'esecuzione da parte di __________ __________ di tutte le vacanze di sua spettanza nel 1998 e 1999. Ritiene pertanto che nella misura in cui la lavoratrice è stata assente dal lavoro per malattia per 90 giorni nel 1999, si giustifica la riduzione delle vacanze sulla base dell'art. 329b CO, per un totale di 11 giorni, pari a fr. 1'163.95 netti, ai quali vanno aggiunti fr. 233.30 per il salario versato in eccedenza durante i dieci giorni di malattia nel mese di agosto 1999 durante i quali la lavoratrice aveva diritto solo all'80% del salario sulla base dell'art. 324b cpv. 1 CO, norma che il Pretore ha erroneamente omesso di applicare, di modo che l'istante può rivendicare al massimo la restituzione di fr. 3'071.35.

                                         Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

                                   6.   L’istante è legittimata a promuovere la presente azione in virtù dell’art. 29 cpv. 2 LADI secondo il quale, con il pagamento delle prestazioni al lavoratore le pretese di quest’ultimo nei confronti del suo datore di lavoro passano alla cassa, che è legittimata a rivendicarle direttamente nei confronti del datore di lavoro (ZBJV 1991, pag. 301 segg.; SJ 1987 pag. 558).

                                   7.   Al convenuto deve essere riconosciuto il diritto di riproporre anche nei confronti della qui istante l’eccezione di compensazione già proposta nei confronti della sua ex dipendente intesa a dimostrare la parziale inesistenza del credito fatto valere in giudizio dall'istante (cfr. I Corte civile del TF sentenza 3 novembre 1998 in re C./O.F.SA).

                                   8.   Il ricorrente contesta l'accertamento del primo giudice secondo il quale egli non avrebbe provato la sua pretesa sull'avvenuto pagamento di un maggior numero di vacanze rispetto a quelle alle quali avrebbe avuto diritto la sua ex collaboratrice a dipendenza delle sue assenze per malattia nel 1999, non contestate dall'istante. La censura in quanto tale non è sprovvista di fondamento, ritenuto che la contestazione del convenuto non era riferita all'effettivo godimento da parte della lavoratrice di un maggior numero di vacanze rispetto a quelle di sua spettanza, bensì alla mancata applicazione da parte del primo giudice dell'art. 329b cpv. 2 CO.

                                   9.   Secondo l'art. 329b cpv. 1 CO se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro; se l’impedimento non dura complessivamente più di un mese nel corso di un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale, esercizio d’una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze (cpv. 2). La giurisprudenza ha interpretato questa norma nel senso che, in caso di assenza dovuta a colpa del dipendente, la riduzione delle ferie subentra dopo il primo mese, mentre nel caso di assenza non dovuta a sua colpa, la riduzione avverrà soltanto dopo il secondo mese (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 329b CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5. ed., 1992, n. 2 ad art. 329b CO), ritenuto inoltre che in caso di più assenze nel corso dello stesso anno le medesime devono essere cumulate (Cerottini, Le droit aux vacances, Losanna 2001, pag. 122); se l’assenza supera il mese, due rispettivamente tre mesi -a dipendenza delle tre ipotesi indicate sopra- si impone una riduzione delle vacanze nella misura di un dodicesimo per ogni ulteriore mese iniziato (Rehbinder, op. cit., ibidem). Scopo della norma è di permettere al datore di lavoro di ridurre la durata delle vacanze del lavoratore che è già stato assente per una certa durata, compensando così in parte il suo bisogno di riposo (Cerottini, op. cit., pag. 109; Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 1 ad art. 329b CO). Nel caso di specie, poiché il convenuto ha permesso alla lavoratrice di godere di tutte le vacanze a lei spettanti senza nulla eccepire in merito alle assenze per malattia, ovvero senza opporle una riduzione delle vacanze, egli non può pretendere in questa sede una riduzione del salario a questo titolo, il diritto alla riduzione delle vacanze essendo indipendente dall'obbligo di pagare il salario, che compete al datore di lavoro anche durante la malattia del lavoratore (Wyler, Droit du travail, 2002, pag. 259).

                                10.   Altrettanto infondato è il rimprovero mosso al Pretore di non aver accolto la contestazione sulla riduzione del salario durante i dieci giorni di malattia nel mese di agosto 1999, ovvero di non aver applicato l'art. 324b cpv. 1 CO, sulla base del quale il ricorrente pretende la restituzione di fr. 233.30. L’art. 324a CO prevede che se il lavoratore è impedito di lavorare per malattia il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e in seguito per un periodo adeguatamente più lungo a seconda della durata del rapporto di lavoro. L’art. 324b CO, che deroga a questo principio esonerando il datore di lavoro dall'obbligo di pagare il salario al lavoratore in malattia, si applica solo se il quest’ultimo è obbligatoriamente assicurato contro le conseguenze economiche della malattia, ciò che è ammesso con riferimento alla Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), alla Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG), alla Legge federale sull’assicurazione militare (LAM) (cfr. Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.1 ad art. 324b CO) e alla  Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; cfr. Thévenoz/Werro, op. cit. n.1 ad art. 324b CO; Rehbinder, op. cit., n. 2 ad art. 324b CO). In concreto, come correttamente rilevato dal primo giudice, non essendo il rapporto di lavoro tra il convenuto e la ex dipendente assoggettato a un contratto collettivo derogante al principio di cui all'art. 324a CO che prevede il pagamento integrale del salario, e non trattandosi di un caso di applicazione dell'art. 324b CO, non entra in considerazione la pretesa restituzione del 20% del salario.

                                11.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, la censura d'arbitrio potendo concernere unicamente la decisione impugnata nel suo risultato e non i motivi che ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 14), deve essere respinto. Il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre alla parte istante non vengono assegnate ripetibili, non avendo formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 22 dicembre 2003 dell'avv. __________ _RICO1 è respinto.

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione:

     -.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                             La segretaria

16.2003.113 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.07.2004 16.2003.113 — Swissrulings