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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.05.2004 16.2003.109

May 4, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·680 words·~3 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2003.109

Lugano 4 maggio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° dicembre 2003 presentato da

RI1  patr. dall'  RA1   

contro  

la sentenza 18 novembre 2003 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella procedura derivante da contratto di lavoro (inc. n. 52/2003/O) promossa con istanza 16 ottobre 2003 da

 CO1  rappr. dal RA2 __________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'940.80 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 16 ottobre 2003 __________CO1 ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro  __________ per ottenere il pagamento di fr. 1'940.80 rivendicati a saldo delle proprie pretese salariali;

                                          che con sentenza 18 novembre 2003 il Giudice di pace ha accolto l'istanza in base alla documentazione prodotta dall'istante non contestata dalla convenuta, assente all'udienza di discussione;

                                          che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 d__________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC: la ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare alla discussione, non essendole pervenuta la relativa citazione;

                                          che con osservazioni 9 dicembre 2003 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

                                          che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                          che nella fattispecie con ordinanza 29 ottobre 2003, spedita mediante invio raccomandato no. 98.00.651200.00013367, il Giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 18 novembre 2003 per la discussione;

                                          che la raccomandata destinata alla convenuta non è stata ritirata dall’interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

                                          che se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato al momento del ritiro da parte del destinatario o l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

                                          che tuttavia quando, come in concreto, il destinatario della raccomandata sostiene       di non aver ricevuto nessuna comunicazione in merito alla convocazione, ovvero neppure  l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 124, m. 6), tanto più che nel caso di specie la ricorrente sostiene di aver comunicato ai competenti uffici postali il cambiamento di indirizzo, la posta dovendole essere notificata a S. __________e non più a __________;

                                          che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla;

                                          che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione;

                                          che il presente giudizio è esente da tasse e spese.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 1° dicembre 2003 di RI1   è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 18 novembre 2003 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Nicola CO1 verserà alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione:

-   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                            La segretaria

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