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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.11.2004 16.2003.100

November 23, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,209 words·~11 min·2

Summary

prestazioni di ingegnere - mandato - forza liberatoria della ricevuta a saldo di ogni pretesa senza menzione di altre pretese - ammontare ripetibili - importo non superiore alla TOA e quindi non arbitrario

Full text

Incarto n. 16.2003.100

Lugano 23 novembre 2004/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 novembre 2003 presentato da

 RI 1  patr. dall'  RA 2   

contro  

la sentenza 22 ottobre 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.00056) promossa con istanza 22 ottobre 2002 nei confronti di

 CO 1  e  CO 2   patr. dall'  RA 1   

con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 4'181.10 oltre interessi a titolo di mercede per prestazioni d'ingegnere, domanda parzialmente accolta dal giudice che ha pure accolto la pretesa di fr. 960.- fatta valere in via riconvenzionale dai convenuti a titolo di risarcimento danni,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 16 luglio 2001 __________ CO 1 e ____________________CO 2 hanno concluso un contratto di appalto con l'impresa generale di costruzioni __________SA per la ristrutturazione di uno stabile di loro proprietà situato sulla particella n. 1457 RFD __________. In questo contesto la progettazione delle strutture portanti e la direzione lavori sono state affidate all'ing. __________RI 1RI 1 e al suo collaboratore __________ __________(doc. A). Il 22 novembre 2001 ____________________ha allestito, all'indirizzo dell'ing. RI 1, la fattura relativa alle sue prestazioni per il periodo dal 1° ottobre al 21 novembre 2001 (fr. 1'431.10, doc. D), fattura completata il 15 marzo 2002 con un'ulteriore richiesta di pagamento di fr. 300.- per il proprio dispendio di tempo in relazione a una trasferta effettuata presso un suo fornitore in Italia con conto dei committenti il giorno 26 ottobre 2001 (doc. F). Il 22 marzo 2002 l'ing. RI 1 ha fatturato, oltre a queste prestazioni di __________ __________(fr. 1'731.10), anche quelle riferite all'attività da lui svolta nei mesi di febbraio e marzo 2002, per un totale di fr. 2'450.- (doc. L). Con istanza 22 ottobre 2002 l'ing. RI 1 e __________hanno convenuto in giudizio __________ CO 1 e __________CO 2 per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di fr. 4'181.10 oltre accessori a saldo delle loro prestazioni professionali. I convenuti hanno preliminarmente contestato la legittimazione attiva di __________non essendo vincolati al medesimo da nessun tipo di contratto. In merito alle pretese dell'altro istante, essi contestano di avere uno scoperto nei suoi confronti, avendogli pagato l'importo di fr. 1'450.- a saldo, come risulta dalla ricevuta sottoscritta dall'istante il 15 gennaio 2002 (doc. 7). In via riconvenzionale essi hanno fatto valere una pretesa di fr. 960.- a titolo di risarcimento danni per gli errori  commessi dall'istante nell'allestimento dei piani, con particolare riferimento alla differenza di 10 cm riscontrata nei raccordi con le terrazze e i pilastri sulla facciata principale, errata misurazione che ha comportato un maggior esborso per le lamiere di rivestimento del beton, corrispondente all'importo rivendicato in causa. L'istante si è opposto alla domanda riconvenzionale.

                                   2.   Con sentenza 22 ottobre 2003 il Pretore, dopo aver accertato __________, ha qualificato il contratto concluso dalle parti quale contratto misto con elementi tipici del contratto di appalto. In merito alla mercede reclamata dall'istante, il primo giudice ha ritenuto liquidate le sue pretese per le prestazioni di ingegnere con il pagamento di fr. 1'450.- effettuato dalla convenuta a saldo il 15 gennaio 2002, anche perché la mercede complessiva versata all'istante corrisponde a quella preventivata. Per quanto attiene all'importo rivendicato dall'istante a nome di __________i, il Pretore l'ha accolto limitatamente alla somma di fr. 1'431.10, mentre non ha riconosciuto l'ulteriore importo di fr. 300.- siccome riferito a prestazioni effettuate a titolo gratuito. Il Pretore ha pure accolto la pretesa riconvenzionale dei convenuti addebitando all'istante il pagamento dell'importo di fr. 960.- a titolo di risarcimento dei danni subiti dai convenuti per un errore dallo stesso commesso nell'allestimento dei piani. Procedendo a una compensazione dei rispettivi crediti delle parti, il Pretore ha condannato i convenuti in solido al pagamento di fr. 471.10 oltre interessi del 5% dal 24 aprile 2002, addebitando inoltre all'istante il pagamenti di fr. 600.- a titolo di ripetibili parziali.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame __________RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove deducendo dal contenuto della ricevuta 15 gennaio 2002 la prova dell'avvenuto pagamento delle sue prestazioni non solo passate ma anche di quelle future non ancora eseguite e tantomeno fatturate. Contestata è pure la conclusione del Pretore di ritenere provata la sua responsabilità con riferimento al danno rivendicato dai convenuti. Da ultimo il ricorrente contesta l'ammontare delle ripetibili riconosciute a controparte.

                                         Con osservazioni 5 gennaio 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                   5.   A fondamento del proprio gravame il ricorrente invoca l’arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice con particolare riferimento al significato da questi attribuito alla ricevuta 15 gennaio 2002 (doc. 7), dalla quale il Pretore ha dedotto l'accettazione da parte dell'istante del pagamento di fr. 1'450.- a saldo di ogni e qualsiasi pretesa derivante dal contratto concluso con i convenuti, quindi anche per l'attività svolta successivamente e più precisamente fino al mese di marzo 2002.

                                         La ricevuta costituisce la prova documentale dell'avvenuto pagamento di un debito (Weber, Berner Kommentar, n. 20, 48 e 57 ad art. 88 CO; Loertscher, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 4 ad art. 88 CO). Se la stessa è stata allestita a saldo (Saldoquittung), come nel caso concreto, con la sua sottoscrizione il creditore riconosce l'esecuzione della prestazione da parte del debitore e che egli non ha ulteriori pretese da far valere nei suoi confronti a dipendenza del contratto che li vincolava (DTF 127 III 444; Loertscher, ibidem; Weber, op. cit., n. 25 ad art. 88). Poiché la ricevuta costituisce un mezzo di prova qualificato (art. 200 CPC), la forza liberatoria attribuita alla stessa può essere contrastata solo da elementi concordanti e sicuri, tali da creare nel giudice la certezza morale della non verità di quella prova (Weber, op. cit., n. 59, 62 e 64 ad art. 88 CO; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 200, m. 1). Nella fattispecie, a fronte di un testo chiaro dal quale si evince che il 15 gennaio 2002 l'istante ha accettato il pagamento di fr. 1'450.- a saldo lavori Ing. mapp. 1457 __________, DL, + prog, tutto compreso (doc. 7), quindi a saldo di tutte le sue prestazioni in relazione al cantiere dei convenuti senza alcun riferimento alle pretese del suo collaboratore __________, l'istante non ha fornito nessun elemento concreto dal quale poter dedurre che si trattava di una fatturazione parziale, anche perché la ricevuta controversa è redatta in modo diverso dalle precedenti fatture intermedie (allestite in modo dettagliato e inviate ai convenuti, cfr. doc. 2 e 3). Inoltre la stessa è stata incassata sul posto di lavoro della convenuta la quale, avrebbe affermato ecco, ti do tanto e poi la faccenda è chiusa così, dopo che le parti avevano discusso di una liquidazione finale delle loro pendenze (cfr. deposizione Flavio __________ verbale 15 maggio 2003). A sostegno della conclusione pretorile secondo la quale il pagamento di fr. 1'450.- è stato accettato dall'istante a tacitazione di tutte le sue pretese in relazione al contratto di ingegnere concluso con i convenuti, comprese quindi anche le prestazioni successive al 15 gennaio 2002, vi è inoltre il fatto che dopo questa data l'istante non ha fornito nuove o diverse prestazioni ma si è limitato a seguire i lavori sul cantiere, attività questa che poteva benissimo essere prevista e quantificata già al momento dell'allestimento della ricevuta, ciò a maggior ragione alla luce delle indicazioni fornite dall'istante medesimo secondo il quale le prestazioni effettuate dopo il 15 gennaio 2002 si riferiscono all'ultimazione della stesura dei piani strutturali esecutivi (armature balconi), all'esecuzione di diversi sopralluoghi di Direzione Lavori durante la costruzione degli elementi strutturali quali solette interne e balconi sud, correa del tetto e carpenteria metallica per il tetto eseguito dalla ditta __________(cfr. doc. L). Così stando le cose e non avendo il ricorrente evidenziato sufficienti indizi per mettere in dubbio quanto attestato dalla ricevuta doc. 7, la conclusione pretorile secondo la quale con la sottoscrizione della ricevuta 15 gennaio 2002 l'istante ha di fatto inteso concludere il suo rapporto contrattuale con i convenuti, ancorché opinabile, non può essere considerata arbitraria, ovvero insostenibile.

                                   6.   Per quanto attiene alla pretesa di fr. 960.- fatta valere in via riconvenzionale dai convenuti a titolo di risarcimento danni, va innanzi tutto rilevato che il ricorrente non contesta in questa sede di aver commesso errori nell'allestimento dei piani di sua competenza, errore peraltro confermato dall’arch. __________che ha affermato di aver ricevuto dall'istante il piano delle solette che conteneva errori di misurazioni, dei quali si è accorto solo dopo l'esecuzione delle terrazze. Se è vero che l'architetto ammette di aver esaminato troppo velocemente i piani dell'ingegnere e di non essersi accorto che negli stessi c'era una differenza di 10 cm nella larghezza delle terrazze, errore di misurazione che ha implicato la necessità di restringere il serramento in fase di disegno…….e modificare le lamiere (cfr. verbale 12 marzo 2003), è altrettanto vero che i piani sono frutto del lavoro dell'istante, incaricato dai convenuti di allestire i piani esecutivi e di fornire tutte le indicazioni per la demolizione, l'adattamento o la ricostruzione delle strutture portanti (cfr. contratto di appalto doc. A), che non può quindi sottrarsi alle sue responsabilità richiamandosi semplicemente alle negligenze degli altri professionisti (architetto e impresario) che non li hanno verificati, ciò che avrebbe permesso di evidenziare i suoi errori di misurazione. A questo proposito è utile rilevare che se a causa di un errore commesso dall'ingegnere nell'allestimento dei suoi piani ne deriva un difetto nella costruzione, difetto in concreto confermato da __________(cfr. deposizione del 12 marzo 2003) e quantificato nei doc. doc. 6 e 18, l'ingegnere ne risponde personalmente (Gauch, Der Werkvertrag, 4.ed., n. 2738 e 2739). Il fatto che egli non sia il solo responsabile del danno subito dai committenti nulla cambia all'esito della vertenza, ritenuta la facoltà per quest'ultimi di scegliere se agire contro l'uno o l'altro dei responsabili (Gauch, op. cit., n. 2741), senza che questi possano addossarsi reciprocamente le rispettive responsabilità a danno dei committenti. Ne discende che anche su questo punto la sentenza pretorile, frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie, deve essere confermata.

                                   7.   Da ultimo il ricorrente rimprovera al Pretore di aver riconosciuto ai convenuti fr. 600.- a titolo di ripetibili, importo che egli considera eccessivo e sproporzionato. A questo proposito, ritenuto l’ampio margine di apprezzamento che compete al giudice in questa materia (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 150, m. 19 e 22), questa Camera non ritiene arbitrario il riconoscimento di quest'importo poiché il medesimo, calcolato in funzione delle rispettive soccombenze delle parti, ancorché generoso, rientra nei limiti massimi previsti dalla TOA. Anche su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto. Per una migliore comprensione della ripartizione delle tasse, spese di giudizio e ripetibili è opportuno nondimeno che in futuro il Pretore preveda, quando è in presenza di un'azione principale e di una riconvenzionale, due dispositivi distinti e separati sulle spese di ogni azione (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 150, n. 15).

                                   8.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, con il quale il ricorrente ha essenzialmente fornito una diversa versione dei fatti a lui più favorevole senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita del primo giudice sia errata o insostenibile, deve essere respinto.

                                   9.   Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 10 novembre 2003 di __________RI 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 260.b) spese                                                                 fr.   40.fr. 300.già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione:

-     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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