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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.08.2002 16.2002.71

August 28, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·510 words·~3 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2002.00071

Lugano 28 agosto 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 agosto 2002 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 11 luglio 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 maggio 2002 da

__________ rappr. __________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

dall'escussa al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                          che con istanza 7 maggio 2002 lo __________, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 5'628.- oltre interessi e tassa di diffida, corrispondenti all'imposta di donazione posta  a carico di quest'ultima con notifica di tassazione 21 settembre 2000 regolarmente passata in giudicato;

                                          che con il querelato giudizio il pretore, considerata valido titolo esecutivo la notifica di tassazione 21 settembre 2000 alla quale l'escussa, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna eccezione, ha accolto l'istanza;

                                          che con atto ricorsuale 7 agosto 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio lamentando la lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendole pervenuta la relativa citazione;

                                          che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

                                          che, nella procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimento, per le ferie valgono le disposizioni della LEF (art. 23 cpv. 1 LALEF) e non quelle del CPC;

                                          che secondo l'art. 63 LEF le ferie giudiziarie, previste dal 15 al 31 luglio (art. 56 cifra 2 LEF), non impediscono la decorrenza dei termini ma, se questi vengono a scadere durante le ferie, hanno quale effetto quello di prorogarne la scadenza al terzo giorno dopo la loro fine;

                                          che nel caso concreto, al momento dell’invio del ricorso (7 agosto 2002 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;

                                          che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il  rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC,

pronuncia:           1.      Il ricorso 7 agosto 2002 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

                                3.      Intimazione a:               

                                          __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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