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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.07.2002 16.2002.66

July 30, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·523 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2002.00066

Lugano 30 luglio 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 17 giugno 2002 presentato da

__________ rappr. da __________

  Contro  

la decisione 10 giugno 2002 con cui il Giudice di pace del circolo di Vezia ha respinto l'istanza di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) presentata il 13 maggio 2002 nei confronti di

__________  

il cui oggetto era lo stipendio o altro tipo di remunerazione percepito dal convenuto presso la ditta __________, sino a concorrenza dell'importo di fr. 1'160.20;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con sentenza 10 giugno 2002 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha respinto l'istanza 13 maggio 2002 con la quale __________ ha chiesto il sequestro dello stipendio, o di altro tipo di remunerazione, percepito da __________ presso la datrice di lavoro __________ sino a concorrenza dell'importo indicato, indicando come titolo del credito: multa polizia per spargimento carburante per la città di __________;

                                          che per il primo giudice l'istante non ha provato la causa del sequestro e neppure l'esistenza del credito, a sostegno del quale non ha prodotto nessun documento;

                                          che con scritto 17 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;

                                         che, ammessa l'impugnabilità della decisione negativa di un'istanza di sequestro (CEF 17 ottobre 1997 in re M./F), va anzitutto osservato che la documentazione presentata dalla ricorrente dopo l'emanazione della decisione dev'essere estromessa dall’incarto, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                          che comunque giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                          che in concreto il contenuto dello scritto 16 giugno 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione poiché, invece di esporre eventuali critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, la ricorrente si limita a manifestare il proprio disaccordo sul mancato accoglimento dell'istanza;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:           1.      Il ricorso 17 giugno 2002 di __________ è nullo.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di Pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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