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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.10.2002 16.2002.54

October 9, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·409 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2002.00054

Lugano 9 ottobre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 giugno 2002 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 3 giugno 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti

promossa con istanza 3 aprile 2002 da

__________ patr. dall'avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 3 aprile 2002 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 7'785.10 oltre accessori -pretesa in seguito ridotta a fr. 6'000.- corrispondenti a prestazioni professionali svolte a favore di quest'ultimo e alla pigione per la locazione di un locale commerciale;

                                         che con il querelato giudizio il segretario assessore, considerata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione agli atti alla quale il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna eccezione, ha accolto l’istanza;

                                         che __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC;

                                         che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 giugno 2002 di questa Camera;

                                         che con scritto 2 ottobre 2002 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso per intervenuto accordo fra le parti, e meglio come risulta dalla lettera dalle stesse sottoscritta il 27 settembre 2002;

                                         che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC), tenuto conto che le parti si sono accordate anche nel senso che le spese rimangano a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 14 giugno 2002 __________ è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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