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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.07.2002 16.2002.52

July 10, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·482 words·~2 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2002.00052

Lugano 10 luglio 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 12 giugno 2002 presentato da

__________

  contro  

la sentenza 3 giugno 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 3 aprile 2002 da

__________

                                          nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta -e per essa dal vicepresidente __________ i- al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 3 aprile 2002 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato, notificatogli per conto del__________ __________ e, ossia nella sua qualità di vice presidente con diritto di firma individuale, per l'incasso di fr. 5'321.- oltre accessori corrispondenti al saldo passivo del conto corrente aperto dall'associazione presso l'istante;

                                          che con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza non risultando dalla documentazione prodotta dall'istante nessun valido riconoscimento di debito;

                                          che con scritto 12 giugno 2002 __________ -cui la Pretura ha intimato la decisione, risultando presidente dell'escussa- insorge a titolo personale contro il predetto giudizio, sostenendo di aver lasciato __________ alla fine di luglio 1999 e di essere quindi estraneo alla lite;

                                          che a prescindere da qualsiasi considerazione circa la legittimazione del ricorrente a rappresentare la parte convenuta, va rilevato che l'impugnazione in sé è in ogni caso irricevibile in quanto proposta contro una sentenza che non ha arrecato né al ricorrente personalmente, né all'associazione convenuta nessun pregiudizio, dal momento che il primo giudice ha respinto l'istanza proposta dalla controparte;

                                          che infatti la presenza di uno svantaggio per la parte ricorrente costituisce un presupposto processuale che determina l'esistenza medesima del gravame (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 307, m. 6; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 60 - 61);

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso 12 giugno 2002 __________ è irricevibile.

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                        La segretaria

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