Incarto n. 16.2002.00049
Lugano 24 giugno 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 6 giugno 2002 presentato da
__________ rappr. da __________
contro
la sentenza 16 maggio 2002 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 dicembre 2001 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'920.- oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domande ridotte a fr. 1'280.- e così accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 20 dicembre 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________, titolare della lavanderia __________ situato nel centro commerciale __________ di __________ alla quale aveva consegnato il suo vestito da sposa per essere tinteggiato, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'920.-, (ridotti in corso di causa a fr. 1'280.-), corrispondenti al valore dell'abito mai restituito dalla convenuta;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base delle risultanze istruttorie e in particolare delle deposizioni testimoniali che hanno tutte confermato la versione dei fatti fornita dall'istante e non contestata dalla convenuta –assente dal contraddittorio– ha accolto l’istanza;
che con scritto 6 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 6 giugno 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto circa l'esito della vertenza;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 6 giugno 2002 __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria