Incarto n. 16.2002.00048
Lugano 24 giugno 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 5 giugno 2002 presentato da
__________
contro
la sentenza 16 maggio 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 18 luglio 2001 da
__________ patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'285.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che il 28 marzo 2001 __________ e __________ hanno sottoscritto un contratto di compravendita avente per oggetto un veicolo Mercedes d'occasione (doc. A);
che avendo il convenuto rinunciato all'acquisto del veicolo (cfr. disdetta contratto 30 marzo 2001,doc. B), con istanza 18 luglio 2001 __________ ne ha postulato la condanna al pagamento di fr. 3'285.- corrispondenti alla pena convenzionale pattuita in caso di mora del compratore;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria ed ha eccepito la nullità del contratto siccome viziato da errore essenziale e dolo, avendo egli discusso e inteso sottoscrivere una richiesta di finanziamento leasing per l’acquisto del veicolo (al quale ha rinunciato quel giorno medesimo) e non un contratto di compravendita come preteso dall'istante;
che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza non avendo il convenuto provato i presupposti per un eventuale annullamento del contratto di compravendita, in particolare non quelli del dolo e dell’errore essenziale;
che con “ricorso” 5 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 5 giugno 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre la propria personale versione dei fatti;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 5 giugno 2002 __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria