Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.09.2002 16.2002.38

September 4, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,171 words·~6 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2002.00038

Lugano 4 settembre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 maggio 2002 presentato da

__________ rappr. da__________ __________  

  contro  

la sentenza 6 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti

promossa con istanza 12 febbraio 2002 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

dall'escusso al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 12 febbraio 2002 lo __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 2'055.-, corrispondenti al saldo residuo sull'imposta cantonale 1989;

                                         che a sostegno della sua domanda di rigetto l'istante ha prodotto la notifica di tassazione 17 agosto 1989, passata in giudicato (doc. B), nonché l'attestato di carenza di beni 7 settembre 1994 (doc. C);

                                         che con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto la domanda dopo aver accertato l'intervenuta prescrizione assoluta (perenzione) del credito fiscale per il decorso di dieci anni dalla fine dell'anno nel corso del quale la tassazione è passata in giudicato;

                                         che con il presente tempestivo gravame lo __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera anzitutto al primo giudice di aver considerato che alla base della sua domanda di rigetto vi fosse l'attestato di carenza di beni, mentre la stessa era fondata sulla notifica di tassazione;

                                         che, nel merito, il ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver ritenuto perento il credito posto in esecuzione, nonostante questo fosse accertato in un attestato di carenza di beni che ne determina la prescrivibilità solo nel termine di vent'anni dal suo rilascio;

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                         che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che a sostegno della sua domanda di rigetto dell'opposizione l'ente pubblico ha prodotto la notifica di tassazione 17 agosto 1989 (doc. B) regolarmente passata in giudicato e pacificamente parificabile a valido titolo per l'esazione dell'imposta cantonale 1989 (art. 28 LALEF e art. 222 vLT, applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 324 cpv. 2 LT) e l'attestato di carenza di beni 7 settembre 1994 (doc. C) emesso per l'importo residuo sulla stessa imposta di fr. 2'055.-;

                                         che contrariamente a quanto concluso dal segretario assessore, questa documentazione era sicuramente idonea a legittimare la domanda di rigetto definitivo dell'opposizione formulata dall'istante;

                                         che infatti, l'esecuzione per un credito fondato sul diritto pubblico, quindi anche di natura fiscale, può terminare con l'emissione di un attestato di carenza di beni, dal momento che per la riscossione delle imposte è prevista senz'altro l'esecuzione forzata nei confronti del contribuente (art. 244 LT; Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, pag. 24; Gilliéron, Comm. de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, art. 149a, n. 10);

                                         che il rilascio di un attestato di carenza di beni non corrisponde a novazione del credito o comunque al sorgere di un nuovo rapporto giuridico, ma rappresenta la conferma dell'autorità che nell'esecuzione il credito nei confronti dell'escusso non è stato soddisfatto o lo è stato solo parzialmente (DTF 116 III 68), così che il documento costitutivo del credito stesso non perde tale sua caratteristica (Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, ed. 4, art. 149, art. 149, N. 10);

                                         che tuttavia, quanto alla pretesa prescrizione, l'attestato di carenza di beni (che -come detto- non può sostituire la notifica di tassazione nella funzione di titolo attestante il credito fiscale) serve all'istante proprio per comprovare al giudice del rigetto che il credito residuo non è prescritto (Staehelin, in Comm. di Basilea, 1998, art. 82 LEF, N. 162; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 393; BlSchK 1966, pag. 81 segg.);

                                         che ciò avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso concreto, tenuto conto che la pretesa di natura fiscale -al momento del rilascio dell'attestato di carenza di beni- non era estinta in forza della prescrizione assoluta (perenzione) prevista dal diritto fiscale;

                                         che infatti, il rilascio dell'attestato di carenza di beni e la conseguente nuova prescrizione ventennale creano una situazione per cui, al di là del termine specifico di prescrizione (fiscale), il creditore può ancora compiere atti intesi all'incasso del credito (Binder, op. cit., ibidem);

                                         che pertanto la decisione impugnata dev'essere cassata poiché frutto di errata applicazione del diritto federale (art. 327 lett. g CPC);

                                         che, dovendo decidere il merito dell'istanza in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC, va rilevato che l'attestato di carenza di beni vale quale riconoscimento di debito nell'ambito di una domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 149 cpv. 2 LEF) solo per i crediti per i quali il debitore può successivamente proporre azione di disconoscimento del debito (SJZ 1965, pag. 375; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 54, n. 8; Staehelin, op. cit., art. 82 LEF, n. 46), mentre -nel caso di crediti fondati sul diritto pubblico- è data la possibilità di ottenere il rigetto definitivo, considerando titolo esecutivo (come già s'è detto) la decisione amministrativa costitutiva del credito;

                                         che, secondo l’art. 149a LEF, applicabile anche in concreto, il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in vent’anni dal rilascio dell’attestato;

                                         che in concreto, dovendosi applicare l'art. 2 cpv. 5 delle Disposizioni finali della modificazione (LEF) del 16 dicembre 1994, la prescrizione del credito accertato mediante un attestato di carenza di beni rilasciato precedentemente all'entrata in vigore della nuova LEF comincia a decorrere da quella data, ossia soltanto dal 1° gennaio 1997;

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

                                    I.   Il ricorso per cassazione 14 maggio 2002 __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 6 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1.   L'istanza è accolta. L'opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, deve essere posta a carico del convenuto con l'obbligo di versare all'istante un'indennità di fr. 60.-.

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico del convenuto il quale rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 100.-

                                  III.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria

16.2002.38 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.09.2002 16.2002.38 — Swissrulings