Incarto n. 16.2002.00036
Lugano 14 giugno 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretario:
Petralli Zeni
visto il ricorso per cassazione 13 maggio 2002 presentato da
__________ (rappr. dall'avv. __________
contro
la decisione 30 aprile 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa nei confronti di
__________ nella quale sono intervenuti in lite in via accessoria __________ __________ (entrambi rappr. dall'avv. __________
richiamata la diffida 16 maggio 2002 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 3 giugno 2002 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 200.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 cpv. 2 CPC;
considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 5 giugno 2002 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,
decreta 1. Il ricorso 13 maggio 2002 __________ contro la decisione 30 aprile 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria