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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.05.2002 16.2002.30

May 7, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·484 words·~2 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2002.00030

Lugano 7 maggio 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 2002 presentato da

__________  

  Contro  

la sentenza 22 marzo 2002 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 6 luglio 2001 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'697.05 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________

dell'UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con sentenza 22 marzo 2002 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, in parziale accoglimento dell'istanza inoltrata il 6 luglio 2001 da __________, ha condannato __________ a restituire a quest'ultimo l'importo di fr. 2'068.30 oltre accessori, corrispondenti alle pigioni da questi pagate in eccedenza sulla base del contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 22 gennaio 1985;

                                          che con atto ricorsuale 29 aprile 2002 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento con la conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 7'240.80;

                                          che alla vertenza che oppone le parti, in quanto basata su pretese derivanti da un rapporto di locazione, sono applicabili le norme di procedura degli art. 404 segg. CPC;

                                          che giusta l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per le controversie in materia di locazione, è di 10 giorni e decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della sentenza (art. 131 cpv. 1 CPC);

                                          che contrariamente a quanto ventilato dal ricorrente, questo termine non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 412 cpv. 2 CPC);

                                          che poiché, per stessa ammissione del ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione gli è stata notificata il 24 marzo (verosimilmente trattasi del 25 marzo poiché il 24 corrisponde a una domenica), il ricorso spedito il 29 aprile 2002 (cfr. timbro postale) è ampiamente tardivo;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, in particolare gli art. 404 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 29 aprile 2002 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

                                2.      La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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