Incarto n. 16.2002.00027
Lugano 05 agosto 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 aprile 2002 presentato da
__________ (patr. dall'avv. __________
Contro
la sentenza 25 marzo 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 28 febbraio 2001 nei confronti di
__________ ____________________ (tutti patr. Dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 3'410.-, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il 18 settembre 1997 la __________ -ora __________ a seguito di fusione 1° gennaio 1998- ha sottoscritto con __________ e __________ (__________, debitore solidale) un contratto di credito in conto corrente in virtù del quale veniva loro concesso un credito di costruzione di fr. 1'250'000.- alle seguenti condizioni: tasso d'interesse 4,25% oltre a una commissione trimestrale dello 0,25% (doc. D). La richiesta di credito concerneva lavori di ampliamento dello stabile __________ a __________. A lavori ultimati, nell'ambito di trattative con l'allora __________, __________e __________ hanno ottenuto dalla banca la riconferma di un tasso d'interesse preferenziale (inferiore di 1/2 % rispetto al tasso normalmente applicato) sulle ipoteche esistenti, nonché sul prestito relativo alla riattazione del ristorante __________che sarebbe stato consolidato prossimamente (doc. 3: 30 marzo 1998). Meno di due mesi più tardi, lo studio d'architettura __________ comunicava alla banca l'avvenuto pagamento di tutti gli artigiani (doc. 5). Nondimeno il consolidamento del credito, non è avvenuto poiché la __________, subentrata a quella di __________, ha condizionato tale operazione alla produzione di ulteriore documentazione attestante -tra l'altro- la solvibilità dei debitori i quali, dal canto loro, non vi hanno dato seguito, sostenendo l'avvenuta verifica della loro solvibilità già al momento della concessione del credito di costruzione. Ne è seguita la disdetta del rapporto di mutuo da parte dei clienti con scritto 24 marzo 1999 (doc. 6), disdetta accettata dalla banca con effetto immediato, al più tardi entro il 7 maggio 1999, la quale ha contestualmente concesso ai clienti l'applicazione retroattiva, ossia dal 1° luglio 1998, di un tasso di favore del 3,5% sul credito di costruzione (doc. C).
2. Con istanza 28 febbraio 2001 la banca ha convenuto in __________e __________ al fine di ottenere la loro condanna in solido al pagamento di fr. 3'410.-, corrispondenti alla commissione trimestrale dello 0,25%, verosimilmente desunta dall'estratto conto 28 febbraio 2001 (doc. L). A mente dell’istante la commissione sarebbe dovuta, avendo i convenuti disatteso l’obbligo che loro competeva di produrre la documentazione richiesta conformemente alla prassi bancaria, rendendo così impossibile il consolidamento del credito di costruzione. I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria addebitando all'istante la causa del mancato consolidamento del credito di costruzione, nonostante le chiare assicurazioni in tal senso contenute nello scritto 30 marzo 1998 della __________ (doc. F) e i risultati emergenti dalla verifica effettuata al momento della concessione del credito di costruzione.
3. Con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza della banca. Facendo propria la tesi dei convenuti, ha addebitato all’istante le cause del mancato consolidamento del credito di costruzione poiché la richiesta di documentazione -alla quale aveva condizionato l'operazione- non era giustificata dalle circostanze ritenuto che, per quanto risulta dalla perizia, essa sarebbe stata indicata solo se fosse esistita una modifica degli elementi sui quali la banca aveva basato la sua prima valutazione del rischio. Ciò che in concreto l’istante non ha neppure allegato. A prescindere da questa problematica, il primo giudice ha comunque ritenuto che l’istante fosse vincolata alle precedenti comunicazioni della ____________________in particolare a quelle contenute nello scritto 30 marzo 1998 (doc. F) là dove si parla del prestito che verrà consolidato prossimamente. Conseguendone la decadenza del diritto alla provvigione litigiosa.
4. Con il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il giudizio pretorile, postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare la perizia giudiziaria e la testimonianza __________ (ignorata dal segretario assessore), dalle quali si evince che la sua richiesta di documentazione in vista del consolidamento del credito di costruzione era conforme alla prassi bancaria di modo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il consolidamento non si è potuto perfezionare unicamente a causa dell'inadempienza dei convenuti. Pertanto questi sono tenuti a pagare la commissione pattuita contrattualmente e rimasta oggetto degli accordi fra le parti. Contestato dalla ricorrente è pure l’accertamento del primo giudice secondo il quale vi sarebbero stati tra le parti accordi in merito all’esenzione dal pagamento della commissione, accordi dei quali non vi è traccia nelle prove documentali.
Con osservazioni 21 maggio 2002 i convenuti postulano la reiezione del ricorso.
5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali siccome tutte riferite alla valutazione delle prove da parte del primo giudice, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
6. Il pagamento di commissioni, in aggiunta agli interessi, è richiesto -in genere- per i crediti di costruzione concessi sotto forma di conto corrente, come quello pattuito tra le parti (Emch/ Montavon/ Renz/ De Werra/ Bösch/ Bizzozero, Le monde et la pratique bancaires suisses, 1995, vol. II, pag. 24; Baumann D., Der Baukredit, 1994, pag. 50 e 121 e 122). Terminata la costruzione, questo credito viene di regola consolidato da parte dello stesso istituto e trasformato in mutuo ipotecario, data la facoltà del debitore di determinare il momento di tale operazione; se la banca, fin dall'inizio, non ritiene di procedere al consolidamento, pattuirà con il cliente l'assunzione del mutuo ipotecario da parte di un altro istituto (Emch e altri, op. cit., vol. II, pag. 115; Baumann, op. cit., pag. 366). Gli interessi sui prestiti ipotecari sono solitamente inferiori a quelli concessi sui crediti di costruzione, sui quali come detto è dovuta anche una commissione (Baumann, ibidem); in ogni caso, secondo il principio della buona fede, anche senza particolari pattuizioni, la banca è tenuta a consolidare il credito se la costruzione per la quale questo è stato concesso è stata realizzata (Baumann, op. cit., pag. 377).
7. Nel caso concreto, nonostante l’ultimazione dei lavori di riattazione e l’avvenuto pagamento degli artigiani entro il 19 maggio 1998 (doc. 5), è pacifico che l’istante non ha proceduto al consolidamento del credito di costruzione, ma ha richiesto la presentazione di documentazione ulteriore cui i clienti non hanno dato seguito. Al proposito il primo giudice ha rilevato in particolare che simile modo di agire non è stato conforme alla prassi dell’istante: e ciò in conformità con le deposizioni __________ e __________. La ricorrente sostiene invece che queste prove sarebbero in parte sconfessate dalla perizia: orbene, è possibile -come afferma il perito- che in determinati casi (che non costituiscono la regola: perizia, ad 1) la banca possa riservarsi il diritto di un riesame dei rischi (perizia, ad 1, 3 e 4); ma la ricorrente non ha ritenuto di giustificare in causa -ossia nelle allegazioni introduttivel'esistenza di tale necessità. Ne consegue che i motivi -pertinenti o noaddotti in questa sede (ricorso, pag. 8 - 9), configurano inammissibili fatti nuovi (art. 321 CPC): infatti, in prima sede, essa aveva sostenuto semplicemente che la prassi (che il signor __________ dovrebbe conoscere) -e quindi non gli aspetti del caso particolare- aveva imposto la richiesta della documentazione necessaria al consolidamento del credito di costruzione (istanza, pag. 3). Stando così le cose e sfuggendo ai termini della lite la questione di eventuali motivi d'eccezione alla regola del consolidamento pressoché automatico del credito di costruzione, perde ogni attualità anche il richiamo alla testimonianza __________ (ricorso, punto 7) che, accennando peraltro solo informativamente ai rapporti con i convenuti, ha riferito su questioni relative alle decisioni interne della banca, inidonee a decidere la controversia.
8. In conclusione la ricorrente critica la decisione del primo giudice in merito alla circostanza secondo cui -comunque- il rispetto della prassi sarebbe superato dalle pattuizioni concrete, concludendone all'esclusione della commissione litigiosa. Sennonché, sulla base della documentazione agli atti, in particolare la risposta 30 marzo 1998 della banca (di __________) sulla concessione ai clienti di un interesse di favore (doc. F) e lo scritto 29 marzo 1999 della __________ sulle condizioni del credito dal 1° luglio 1998 in avanti (doc. C), la tesi del primo giudice è del tutto sostenibile dal momento che non v'è nessun accenno (con riferimento al contratto iniziale: doc. D) a una commissione, né modificata, né confermata. Ciò che in concreto potrebbe rientrare nelle condizioni favorevoli applicate dalla banca nei confronti dei convenuti, e che -d'altra parte- non sarebbe contrario al principio secondo cui la pattuizione di una commissione non è un elemento essenziale del credito di costruzione (Baumann, op. cit., pag. 50 e 121), di modo che un'eventuale modifica delle pattuizioni nel senso indicato dal primo giudice sarebbe senz'altro possibile, senza mettere in dubbio la validità o la natura del rapporto di mutuo.
Né va dimenticato che la questione della commissione ha assunto in causa carattere marginale, al punto che nemmeno appare oggettivamente comprensibile il calcolo dell'importo posto a giudizio, dal momento che l'estratto conto cui l'istante fa riferimento (doc. L) non sembra poter costituire la base del credito: ma tant'è, sia a dipendenza dell'esito della lite, sia perché l'importo come tale non è stato contestato.
9. Alla luce di quanto sopra esposto, la conclusione del segretario assessore non è certamente arbitraria. Di conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 aprile 2002 __________ è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia, in complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere ai convenuti l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria