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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.07.2002 16.2002.24

July 3, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·859 words·~4 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2002.00024

Lugano 03 luglio 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 aprile 2002 presentato da

__________

    Contro  

la sentenza 26 febbraio 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 23 gennaio 2002 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'204.30 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell’UE di Morges, domande respinte in ordine dal primo giudice a causa della sua incompetenza territoriale,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 23 gennaio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ per ottenere il pagamento di fr. 2'204.30 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta aziendale VISA no. __________di cui era titolare, pretesa che la convenuta, assente all’udienza di discussione, non ha contestato;

                                          che con il querelato giudizio il pretore ha respinto in ordine l’istanza, concludendo alla propria incompetenza territoriale in base alla Legge federale sul foro in materia civile (LForo), che all'art. 22 cpv. 1 lett. b prevede, nelle controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori, per le azioni del fornitore, il foro del domicilio del convenuto (in concreto_______________, non valendo la proroga convenzionale del foro di cui al punto 7 delle CG;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. b CPC: essa rimprovera al primo giudice di aver accertato la propria incompetenza territoriale, considerando applicabile l'art. 22 LForo, mentre il contratto concluso fra le parti aveva per oggetto una carta di credito aziendale non destinata al fabbisogno personale del convenuto;

                                          che giusta l’art. 327 lett. b CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se a torto il giudice ha negato la propria competenza;

                                          che la competenza territoriale è un presupposto processuale che il giudice verifica d'ufficio (art. 34 LForo), in particolare se il foro è imperativo (art. 97 n. 3 CPC);

                                          che al foro previsto dall'art. 22 cpv. 1 lett. b il consumatore non può rinunciare né a priori né mediante costituzione in giudizio (art. 21 cpv. 1 lett. a LForo);

                                          che per contratti conclusi con consumatori si intendono quei contratti che hanno per oggetto prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare del consumatore e che sono offerte dall'altra parte nell'ambito della sua attività professionale o commerciale (art. 22 cpv. 2 LForo);

                                          che alla base del credito litigioso vi è un contratto di carta di credito in virtù del quale al titolare della carta viene concessa la possibilità di acquistare beni o servizi senza dover utilizzare denaro contante (Schluep/ Amstutz, in Comm. di Basilea, 1996, Einleitung vor Art. 184 ff., N. 241 e 243.);

                                          che di principio simile contratto può rientrare nella definizione dei contratti conclusi con consumatori ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LForo (Walther, in Gerichtsstandsgesetz, Komm. zum Bundesgesetz, Berna 2001, art. 22 LForo, N. 35; Gross, in Gerichtsstandsgesetz, Komm. zum Bundesgesetz, Müller/ Wirth, Zurigo 2001, art. 22 LForo, N. 181), ma, come sostiene la ricorrente, solo quando tende a soddisfare esigenze personali o familiari del consumatore (Walther, op. cit., ibidem, N. 34; Gross, op. cit., ibidem, N. 181) e non attiene alla sua attività professionale o commerciale;

                                          che ciò è il caso per le carte di credito aziendali rilasciate al titolare di una ditta individuale per le sue esigenze e quelle della ditta (Gross, op. cit., ibidem, N. 182);

                                          che nel caso di specie, la carta di credito alla base delle rivendicazioni dell’istante, denominata carta aziendale, è stata rilasciata alla convenuta non a titolo personale, bensì nella sua qualità di titolare dell'esercizio pubblico __________ (doc. A), tant’è che tutti gli estratti conto recano questa intestazione (doc. C e D);

                                          che di conseguenza, contrariamente a quanto concluso dal pretore, per l'azione della fornitrice __________ non è competente il giudice del domicilio del convenuto previsto dall'art. 22 cpv. 1 lett. b LForo, ma quello prorogato di Lugano;

                                          che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, dev'essere accolto con il conseguente rinvio degli atti al primo giudice affinché abbia a pronunciarsi sul merito della lite, non potendovi procedere questa Camera (art. 332 cpv. 2 CPC), contrariamente a quanto chiesto dalla ricorrente;

                                          che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 372 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 8 aprile 2002 __________ è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 26 febbraio 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio.

                                2.      Non si prelevano tasse né spese.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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