Incarto n. 16.2002.00012
Lugano 5 giugno 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 febbraio 2002 presentato da
__________ e __________ patr. dall'avv. __________
Contro
la sentenza 4 febbraio 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 novembre 2001 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
dagli escussi ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. La società __________, della quale __________ e __________ sono soci gerenti, era vincolata a __________ da un contratto di locazione avente per oggetto un esercizio pubblico nel Comune di __________. A dipendenza delle difficoltà finanziare alle quali si è trovata confrontata e che si sono ripercosse sul regolare pagamento della pigione, __________ ha adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno. In quell'occasione, il 14 settembre 2000, le parti hanno raggiunto un accordo a tenore del quale:
1. I signori __________ consegneranno l'ente locato entro e non oltre il 2 ottobre 2000.
2. A titolo di liquidazione totale di qualsiasi pretesa, da ambo le parti, relative al contratto di locazione, i signori __________ pagheranno al locatore l'importo di fr. 18'000.- nel seguente modo:
fr. 12'000.- già consegnati al locatore (il 25.2.2000 fr. 2'000.- e il 23.3.2000 fr. 10'000.-)
fr. 6'000.- in 20 rate mensili di fr. 300.- a partire dal 5 novembre 2000 e così di seguito".
2. Avendo ricevuto unicamente un versamento di fr. 300.-, __________ ha proceduto in via esecutiva nei confronti dei coniugi __________ facendo loro notificare i PE sopra menzionati per l'incasso dello scoperto di fr. 5'700.-, ai quali essi hanno interposto opposizione. Da qui l'inoltro dell'istanza 12 novembre 2001 di rigetto definitivo dell'opposizione. A valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto l'accordo 14 settembre 2000 (doc. A), oltre a una dichiarazione 11 ottobre 2001 con la quale l'Ufficio di conciliazione ha confermato all'indirizzo dell'istante che "i signori __________ e __________ si erano impegnati personalmente a pagare l'importo di liquidazione." (doc. C). I convenuti si sono opposti all'istanza contestando l'esistenza di un valido titolo esecutivo nei loro confronti: hanno negato in particolare la loro qualità di debitori dell'importo posto in esecuzione, avendo sottoscritto l'impegno di pagamento in esame non a titolo personale bensì per conto della __________, che ha pure provveduto al pagamento della prima rata (doc. 1). Contestata è inoltre la valenza probatoria della dichiarazione dell'Ufficio di conciliazione che propone l'interpretazione di un accordo concluso dalle parti e che come tale esula dalle competenze dell'Ufficio stesso.
3. Con il querelato giudizio il pretore, diversamente da quanto aveva deciso in una precedente sentenza 4 ottobre 2001 relativa ad analoga esecuzione fra le stesse parti (doc. B), ha accolto l'istanza sulla base della transazione 14 settembre 2000 e della dichiarazione 11 ottobre 2001 dell'Ufficio di conciliazione che ha precisato il tenore dell'accordo, confermando l'assunzione del debito da parte dei convenuti a titolo personale e non per conto della società da loro gestita.
4. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 15 febbraio 2002, __________ e __________ insorgono contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell'art. 327 CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove riconoscendo nella transazione 14 settembre 2000 un valido titolo esecutivo; contestato è in particolare il fatto per il pretore di aver fondato il suo giudizio sullo scritto 11 ottobre 2001 dell'Ufficio di conciliazione (doc. C) che ha fornito un'interpretazione della transazione che non gli competeva. In ogni caso, qualora si volesse considerare lo scritto in parola, lo stesso sarebbe formalmente irricevibile, non avendo l'istante ossequiato la procedura di cui agli art. 333 segg. CPC che disciplina la domanda di interpretazione.
Con osservazioni 8 marzo 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso.
5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
6. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80).
Per titolo esecutivo si intendono, oltre alle sentenze, anche le transazioni giudiziali (art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF) ovvero, secondo dottrina e giurisprudenza, le dichiarazioni rese dal debitore dinanzi a un tribunale contenenti il riconoscimento incondizionato, totale o parziale, della pretesa formulata in giudizio così da porre termine alla lite ed evitare un giudizio sul merito. La transazione giudiziale è in altre parole l’accordo che le parti siglano davanti al giudice allo scopo di porre fine alla lite (Staehelin, op.cit., n. 21 ad art. 80 LEF; Fritzsche/ Walder-Bohner, Schuldbetreibung und Konkurs nach Schweizerischem Recht, 1984, n. 6, p. 234; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 104, pag. 249; DTF 121 III 397 consid. 2c).
7. Nella fattispecie, non è contestato dalle parti e neppure dai ricorrenti, che in sé l'accordo sottoscritto il 14 settembre 2000 dinanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno è parificabile a un titolo esecutivo ai sensi dei principi sopra esposti, così come prevede peraltro l'art. 274 a cpv. 1 CO. Ai fini della verifica della controversa identità del debitore dell'importo posto in esecuzione che deve essere lo stesso indicato nel titolo esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 29 ad art. 80 LEF), basta basarsi sull'accordo 14 settembre 2000 (doc. A), ossia prescindendo dallo scritto 11 ottobre 2001 dell'Ufficio di conciliazione. Infatti, come correttamente osservato dai ricorrenti, trattandosi di una transazione, ancorché giudiziaria, spetta unicamente alle parti stabilirne il contenuto, l'autorità dovendo limitarsi a prenderne atto (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 352, m. 4, 5 e 6). In quest'ottica, quindi, le indicazioni dell'Ufficio di conciliazione sono irrilevanti ai fini del giudizio sul rigetto dell'opposizione.
Ma, anche a prescindere da tale dichiarazione, la conclusione del pretore non può essere cassata, ritenuto che tale sanzione si giustifica solo se la decisione è arbitraria nel suo risultato e non solamente scorretta nella motivazione (DTF 120 Ia 369, consid. 3a; Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 327 CPC, n. 14). Infatti, se è vero che la procedura conciliativa davanti al competente Ufficio di Locarno in materia di locazione vedeva opposti il locatore e __________, non può essere considerata arbitraria l'interpretazione della transazione conclusiva (a liquidazione totale di ogni pretesa) nel senso che con la medesima si siano costituiti debitori degli importi pattuiti i signori __________ personalmente. È la lettera stessa dell'accordo a esprimersi in tal senso, nulla opponendosi a tale facoltà dei debitori, soci e gerenti della società conduttrice. D'altra parte, è perfettamente sostenibile che, se l'accordo avesse dovuto comportare l'impegno della società, sarebbe verosimilmente stato redatto diversamente, ovvero con la sola indicazione della persona giuridica o dei signori __________ nella loro veste di suoi organi. Né altra interpretazione del documento, oltre quella letterale, può condurre alla conclusione che la prima debba per forza di cose, secondo il principio dell'affidamento, essere esclusa.
8. Per gli stessi motivi, e perché la qualifica del titolo esecutivo prescinde dalla questione circa l'effettivo titolare del debito, è irrilevante il fatto che la prima rata di fr. 300.- sia stata versata dalla società. In tal senso, non può essere rimproverato al primo giudice di non aver tenuto conto di questa circostanza. Ciò che comunque processualmente non configura omissione di pronuncia su una domanda formulata, tale da rappresentare motivo di revisione (art. 340 lett. a CPC): infatti, contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, perché si verifichi una simile fattispecie, il giudice deve aver omesso di pronunciarsi, nel dispositivo della decisione, su una domanda di causa (di regola proposta nel petitum dalla parte istante o con una formale eccezione della convenuta) e non soltanto non aver affrontato uno o l'altro argomento a sostegno delle rispettive tesi di difesa. E ciò poiché alla base del motivo di revisione invocato dal ricorrente è da porre la violazione del principio di disposizione, rispettivamente del divieto di negare giustizia (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 217; cfr. anche Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 86 CPC, m. 1 - 4); comunque oggetto di revisione può essere solo il dispositivo di una sentenza e non i suoi motivi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 340 CPC, m. 1).
Altrettanto ininfluente sia ai fini del rigetto dell'opposizione, sia (ancora una volta) in vista del postulato motivo di revisione della sentenza, è l'argomento secondo cui il creditore avrebbe dato avvio alle procedure esecutive subito dopo l'inizio della procedura di radiazione della società conduttrice dal Registro di commercio. Infatti, a prescindere dai motivi e dall'esito di quella procedura (la società risulta infatti tuttora regolarmente iscritta), il giudice deve concedere o meno il rigetto dell'opposizione esclusivamente a dipendenza dei presupposti di cui s'è detto in precedenza (punto 6) ogni altra questione attenendo al merito della controversia.
9. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza, mentre l'indennità risarcibile alla parte resistente non può essere calcolata in base alla TOA, non avendo essa fatto capo al patrocinio di un avvocato.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 11 febbraio 2002 di __________ e __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l'obbligo pure solidale di versare al resistente un'indennità di fr. 150.- per questa sede.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria