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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.02.2003 16.2002.105

February 21, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·638 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2002.105

Lugano 21 febbraio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 dicembre 2002 presentato da

__________  

  Contro  

la sentenza 25 novembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa civile inappellabile promossa con istanza 26 febbraio 2001 nei confronti di

__________  

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'878.- oltre accessori, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio,

domande respinte dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 26 febbraio 2001 __________ -ditta che si occupa di trasporti internazionali- ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'878.- a saldo di due fatture emesse il 29 ottobre 1999 e il 5 gennaio 2000 per trasporti effettuati per conto della ditta __________ e il cui pagamento sarebbe stato garantito dal convenuto, a quel tempo alle dipendenze di questa società, nel frattempo fallita;

                                         che il convenuto si è opposto all'istanza contestando di aver garantito a titolo personale il pagamento delle fatture di spettanza della sua ex datrice di lavoro, avendo egli agito in qualità di rappresentate della ditta e avendo semplicemente confermato la solvibilità della ditta __________ nei suoi confronti per quanto attiene al pagamento del salario;

                                         che con il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali non è emerso che il convenuto si sia mai assunto a titolo personale il pagamento delle fatture di spettanza della sua datrice di lavoro, ha respinto l'istanza;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie non ritenendo provata  la legittimazione passiva del convenuto, ovvero il fatto per quest'ultimo di aver personalmente garantito il pagamento delle prestazioni dell'istante;

                                          che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                         che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la sentenza impugnata è frutto di una sostenibile valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della deposizione del teste __________ dalla quale non è emerso univocamente che il convenuto si sia personalmente assunto l'onere di pagare le fatture scoperte qualora non vi avesse provveduto la sua datrice di lavoro;

                                         che infatti, in merito al preteso impegno del convenuto, il teste ha semplicemente riferito che al momento della conclusione del contratto il convenuto avrebbe sì affermato garantisco io, ma che quest'affermazione poteva essere interpretata nel senso garantisco io oppure garantisco che la mia ditta ti verserà i soldi;

                                         che di conseguenza, considerato il margine di apprezzamento delle prove di cui gode il primo giudice (art. 90 CPC), non può essere considerata arbitraria la conclusione di quest'ultimo secondo la quale il convenuto avrebbe agito in qualità di rappresentante della ditta __________ senza alcuna assunzione personale del debito di quest'ultima;

                                         che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 9 dicembre 2002 di __________ è respinto.

2.Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico della ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

–        __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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