Incarto n. 16.2001.00090
Lugano 4 dicembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare la domanda di revisione 19 novembre 2001 presentata da
contro
la sentenza 25 ottobre 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 31 agosto 2000 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'730.55 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 25 ottobre 2000 (intimata lo stesso giorno) il Pretore della giurisdizione di Locarno–Città, in accoglimento dell'istanza 31 agosto 2000 promossa da __________ nei confronti di __________, ha condannato quest'ultimo al pagamento di fr. 6'730.55 per prestazioni fornitegli dall'istante;
che con scritto 19 novembre 2001 –ossia oltre un anno dopo la sentenza– __________ chiede la revisione del predetto giudizio;
che giusta l'art. 342 CPC la domanda di revisione si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza;
che nel caso di specie la domanda di revisione 19 novembre 2001, con invio postale del giorno seguente, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, è manifestamente tardiva;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione della domanda di revisione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 340 segg. CPC
pronuncia: 1. La domanda di revisione 19 novembre 2001 di __________ è irricevibile in quanto tardiva.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria