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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.12.2001 16.2001.00090

December 4, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·364 words·~2 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2001.00090

Lugano 4 dicembre 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare la domanda di revisione 19 novembre 2001 presentata da

    contro  

la sentenza 25 ottobre 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 31 agosto 2000 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'730.55 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato 

in fatto e in diritto:       che con sentenza 25 ottobre 2000 (intimata lo stesso giorno) il Pretore della giurisdizione di Locarno–Città, in accoglimento dell'istanza 31 agosto 2000 promossa da __________ nei confronti di __________, ha condannato quest'ultimo al pagamento di fr. 6'730.55 per prestazioni fornitegli dall'istante;

                                          che con scritto 19 novembre 2001 –ossia oltre un anno dopo la sentenza– __________ chiede la revisione del predetto giudizio;

                                          che giusta l'art. 342 CPC la domanda di revisione si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza;

                                          che nel caso di specie la domanda di revisione 19 novembre 2001, con invio postale del giorno seguente, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, è manifestamente tardiva;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione della domanda di revisione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata;

                                          che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 340 segg. CPC

pronuncia:           1.      La domanda di revisione 19 novembre 2001 di __________ è irricevibile in quanto tardiva.

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

                                3.      Intimazione a:

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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