Incarto n. 16.2001.00082
Lugano 30 ottobre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 ottobre 2001 presentato da
__________
contro
la sentenza 17 ottobre 2001 del Pretore del Distretto di Vallemaggia nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 11 giugno 2001 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto l'annullamento della decisione 15 maggio 2001 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio che ha dichiarato valida la disdetta del contratto notificata dal convenuto il 18 marzo 2001, domanda respinta dal primo giudice che ha confermato la validità della disdetta;
ricorrente l'istante il quale, con atto ricorsuale 14 ottobre 2001, ha chiesto l'annullamento del giudizio impugnato con il conseguente annullamento della decisione dell'Ufficio di conciliazione,
considerato che sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è superiore ai fr. 8'000.- mentre contro quelle di valore inferiore è ammesso il solo ricorso per cassazione (art. 411 cpv. 1 e 13 LOG);
che secondo l'art. 8 CPC il valore delle controversie sulla validità e sulla continuazione di una locazione si determina cumulando i canoni relativi al periodo controverso;
che nel caso di specie, il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 6 febbraio 2001 (con inizio al 7 febbraio 2001) prevede la possibilità di disdire il medesimo la prima volta per il 7 febbraio 2006, termine contrattuale al quale il ricorrente intende attenersi contestando la validità della disdetta notificata dal conduttore il 18 marzo 2001;
che siccome la pigione annua pattuita dalle parti ammonta a fr. 3'000.- (cfr. contratto di locazione), il valore litigioso corrisponde a fr. 15'000.-;
che pertanto l'unico rimedio possibile contro la sentenza 17 ottobre 2001 con la quale il Pretore del Distretto di Vallemaggia si è pronunciato sulla validità della disdetta, rispettivamente sulla durata del rapporto di locazione concluso dalle parti, è l'appello;
che un atto formulato come ricorso per cassazione non é nullo ma può essere esaminato come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile dell'impugnativa, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 22);
che il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla II CCA per sua competenza (art. 126 CPC).
Per i quali motivi
decreta: 1. Il ricorso per cassazione 12 ottobre 2001 __________ è trasmesso per competenza alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello.
§. Esso verrà deciso come appello.
2. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia e alla Seconda Camera civile con la trasmissione dell’intero incarto.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria