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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.10.2001 16.2001.00070

October 8, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·653 words·~3 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2001.00070

Lugano 8 ottobre 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 giugno 2001 presentato da

__________

    contro  

la sentenza 5 giugno 2001 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti  promossa con istanza 8 maggio 2001 da

__________ (rappr. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso dal PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 8 maggio 2001 lo __________, per il tramite del Tribunale d'appello, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 115.– oltre accessori, corrispondenti alla quota parte degli oneri processuali posti a carico di quest'ultimo con sentenza 7 novembre 2000 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello prodotta a valere quale titolo esecutivo;

                                          che l'escusso si è opposto all'istanza contestando l'esistenza di un valido titolo esecutivo avendo formulato domanda di revisione delle sentenza prodotta dall'istante;

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                          che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80; DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);

                                          che la sentenza 7 novembre 2000 della Camera di diritto tributario ha sicuramente carattere esecutivo poiché – come attestato da quella stessa autorità – è passata in giudicato (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 109; Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 7 e 8 ad art. 80 LEF);

                                          che infatti, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la domanda di revisione dallo stesso presentata contro la menzionata sentenza non ne ha sospeso l'esecuzione proprio perché l'istituto della revisione è previsto nei confronti di decisioni o sentenze passate in giudicato (art. 232 cpv. 1 Legge tributaria), né risulta in qualche modo il contrario;

                                          che in presenza di una sentenza esecutiva il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso non provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto, eccezioni che il ricorrente non ha nemmeno sollevato;

                                          che pertanto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove ed erronea applicazione del diritto da parte del giudice di pace (art. 327 lett. g CPC), deve essere respinto;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, ragione per la quale la richiesta di pagamento dell'anticipo 12 settembre 2001 diviene priva d'oggetto.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 12 giugno 2001 di __________ è respinto.

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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