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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.06.2001 16.2001.00044

June 20, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·406 words·~2 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2001.00044

Lugano 20 giugno 2001/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 giugno 2001 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 1° giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro

promossa con istanza 13 febbraio 2001 da

__________ rappr. __________  

con la quale l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'176.- oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice nella misura limitata di fr. 6'806.30;

ricorrente la convenuta la quale, con atto ricorsuale 15 giugno 2001, ha richiesto la cassazione del giudizio impugnato con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;

considerato                     che sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è superiore ai fr. 8'000.- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (art. 13 LOG);

                                          che tali principi non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci occupa deriva da contratto di lavoro (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 418, m. 1);

                                          che, per l'art. 15 CPC, quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza;

                                          che, con le conclusioni di causa, l'attore ha confermato il valore della sua domanda nella misura di fr. 8'176.-;

                                          che quindi l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Segretario assessore è l'appello;

                                          che un atto formulato nella forma del ricorso per cassazione non é nullo ma può essere esaminato come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile dell'impugnativa, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 307, m. 22);

                                          che il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla II CCA per sua competenza (art. 126 CPC).

Per i quali motivi

decreta:                 1.      Il ricorso per cassazione 15 giugno 2001 __________ è trasmesso per competenza alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello

                                          §. Esso verrà deciso come appello.

                                2.      Intimazione:

                                          – __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 e alla Seconda Camera civile con la trasmissione dell’intero incarto.         

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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