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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.11.2001 16.2001.00041

November 2, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,972 words·~10 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2001.00041

Lugano 2 novembre 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 giugno 2001 presentato da

____________________)

  contro  

la sentenza 14 maggio 2001 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20 marzo 2001 nei confronti di

__________ patr. __________  

con la quale l’istante ha chiesto che venisse accertata la validità della cessione a suo favore del credito pignorato dal convenuto nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano da questi promossa nei confronti di __________, con conseguente estromissione di questo credito dalla procedura esecutiva, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Nell’ambito dell'esecuzione promossa da __________ von __________ nei confronti di __________ verso il quale questi rivendicava una pretesa di fr. 225'340.30, è stato pignorato un credito dell'escusso nei confronti della società __________ di __________basato sul contratto di costituzione di un diritto di superficie annotato sul fondo n. __________ __________ di proprietà di __________, credito rivendicato da __________, fratello del debitore (doc. A). Con istanza 20 marzo 2001, nel termine fissatogli dall’UE di Lugano (doc. B), questi ha quindi promosso nei confronti di __________ von __________ un’azione giudiziaria giusta l’art. 107 LEF rivendicando di essere titolare del credito che il fratello vantava nei confronti di ____________________A comprova del suo buon diritto egli ha prodotto la cessione scritta 1° settembre 2000 (doc. C) con la quale il fratello __________ gli avrebbe ceduto ogni e qualsiasi pretesa nei confronti della menzionata società derivante dal citato contratto di costituzione di un diritto di superficie (doc. B, C e D). Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la legittimazione alla rappresentanza del firmatario dell'istanza in quanto sprovvisto di procura, mentre nel merito ha eccepito la nullità dell'atto di cessione in quanto successivo alla domanda di pignoramento e quindi atto a danneggiare i creditori, ragione per la quale il convenuto ha sollevato l'eccezione di rivendicazione nei confronti del credito ceduto (art. 285 segg. LEF).

                                2.      Con il querelato giudizio il giudice di pace (competente in base alla stima del credito rivendicato operata dall'UE) ha respinto l’istanza non ritenendo comprovata l'effettiva cessione del credito oggetto  del pignoramento controverso, conclusione alla quale è giunto sulla base di una verifica del testo della cessione dal quale non può essere dedotta con certezza la data di sottoscrizione del documento, non potendosi escludere che la stessa sia stata allestita allo scopo di sottrarre beni del debitore dal pignoramento richiesto dal convenuto.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 6 giugno 2001, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. Il ricorrente lamenta innanzi tutto la lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il primo giudice si è rifiutato di assumere prove richieste (richiamo di incarti presso l'UE di Lugano) senza darne alcuna spiegazione; nel merito rimprovera al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato la cessione scritta 1° settembre 2000 con motivazioni che non hanno trovato nessun riscontro nelle risultanze istruttorie.

                                          Con osservazioni 20 giugno 2001 la controparte ha postulato la reiezione del gravame.

                                4.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                5.      Nell’ambito di un pignoramento, se i beni pignorati sono in possesso del debitore, spetta al terzo rivendicante promuovere un’azione giudiziaria volta ad accertare il suo diritto (art. 107 cpv. 5 LEF). Oggetto di un'azione di rivendicazione non è solo la proprietà di una cosa ma anche, come in concreto, la titolarità di un credito (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 93 ad art. 106 LEF). L’onere della prova del diritto compete al terzo rivendicante in applicazione del principio generale dell’art. 8 CC (Ammon / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1997, § 24, n. 65; Brügger, SchKG – Schweizerische Gerichtspraxis 1946–1984, 1984, art. 107, N. 28; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 211; Rep 1982, 204).

                                6.      Nel caso di specie, a comprova della sua titolarità sul credito pignorato, l'istante ha prodotto la cessione sottoscritta unitamente al fratello Werner il 1° settembre 2000 (doc. C). Questa cessione è sicuramente valida essendo stata allestita in forma scritta, sottoscritta dal cedente e indicante in modo sufficientemente chiaro l'oggetto della cessione e la volontà del creditore di cedere il suo credito, unici requisiti richiesti ai fini della validità dell'atto come tale (Girsberger, in Commentario di Basilea, ed. 2, art. 165 CO, N. 2), non essendo invece necessaria e determinante la data sull'atto di cessione (Girsberger, op.cit., ibidem, N. 5).

                                          Nel caso specifico di un'azione di rivendicazione basata sull'art. 107 LEF, la cessione è un atto idoneo a legittimare il diritto del terzo rivendicante sul credito pignorato (Gilliéron, Commentaire, n. 217 ad art. 106 LEF), ragione per la quale la cessione prodotta dall'istante è di principio sufficiente a legittimare il suo credito, rispettivamente a escludere il medesimo dal pignoramento eseguito presso il debitore del convenuto. L'incertezza circa la data di sottoscrizione dell'atto è solo apparente poiché, al più tardi il 3 settembre 2000 –quindi prima del pignoramento avvenuto il 19 ottobre 2000 (cfr. consid. 5 sentenza CEF, doc. 8)– la cessione era stata perfezionata, essendo stata trasmessa in quella data all'UE di Lugano debitamente sottoscritta dalle parti (cfr. doc. D).

                                7.      L'accertata validità della cessione di credito sottoscritta dai fratelli __________ non comporta comunque eo ipso l'annullamento della sentenza impugnata, non essendone dati comunque i presupposti. Infatti, va rilevato che l'annullamento di una decisione si giustifica solo se essa è in sé arbitraria nel risultato e non solo nella motivazione (DTF120 Ia 369 consid. 3a).

                                          A sostegno dell'opposizione all'istanza, il convenuto ha in particolare sollevato l'eccezione revocatoria sulla base dell'art. 285 LEF, eccezione proponibile anche nell'ambito di un'azione di rivendicazione quale quella che ci occupa (Staehelin A., in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, SchKG II, art. 106 LEF, N. 4; Staehelin D., in Comm. cit., SchKG III, art. 285, N. 28 e art. 289, N. 4). Secondo la lettera dell'art. 285 cpv. 1 LEF, scopo della revocazione è quello di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti –in genere– in seguito a donazione e a disposizioni a titolo gratuito nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento (art. 286 cpv. 1 LEF). Per quanto riguarda la legittimazione, la revocazione è data ai creditori che abbiano ottenuto un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni dopo il pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF). I presupposti per sollevare la revocazione in via d'eccezione sono gli stessi richiesti a chi propone l'analoga azione (Comm. cit., art. 106 LEF, N. 4; art. 289, N. 4).

                                          Nel caso concreto, osservando che il ricorrente –nemmeno a titolo subordinato– non affronta il tema della revocazione, vale tuttavia la pena di constatare la presenza agli atti del verbale di pignoramento 20 agosto 2000 (doc. 4) di cui il ricorrente non ha mai contestato la qualità di attestato provvisorio di carenza di beni in conformità con l'art. 115 cpv. 2 LEF, senza necessità di disamina della fattispecie a dipendenza del tipo di attestato di carenza di beni prodotto.

                                8.      Ancorché il ricorrente non vi faccia riferimento in questa sede, la cessione sulla quale egli si fonda ne offre giustificazione nell'esistenza di debiti fra le parti di quell'atto (doc. C, n. 2). Orbene, tra le ulteriori condizioni per l'esercizio dell'eccezione di revocazione, oltre a quella pacificamente realizzata della cessione contestata siccome avvenuta nell'anno precedente il pignoramento, questa dev'essere equiparabile a una donazione o ad altra disposizione a titolo gratuito (art. 286 LEF): in altre parole, deve trattarsi di un atto compiuto senza alcuna controprestazione o senza controprestazione equivalente. Al proposito può ancora essere osservato che, non avendo l'istante provato l'esistenza di precedenti debiti del fratello nei suoi confronti, la cessione del credito rivendicato dall'istante appare avvenuta a titolo gratuito; si volessero tuttavia ammettere tali debiti, non vi sarebbe motivo per ritenere che la cessione di credito non sarebbe revocabile in virtù dell'art. 287 cpv. 1 cifra 2 LEF (cfr. Schüpbach, Droit et action révocatoires, 1997, art. 287 LEF, n. 8). Ciò che induce a concludere per il benfondato dell'eccezione revocatoria e per la reiezione dell'azione di rivendicazione in esame. In quanto fondato sull'art. 327 lett. g CPC, il ricorso va pertanto respinto.

                                9.      Il ricorrente censura la sentenza del giudice di pace anche per non aver richiamato determinati incarti esecutivi da lui indicati in sede di contraddittorio. Lamenta perciò di essere stato leso nel proprio diritto di essere sentito.

                                          In effetti si tratterebbe del motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. e CPC, pacifico il fatto che il rifiuto ingiustificato di mezzi di prova precisamente offerti può costituire lesione dell'accennato principio fondamentale del processo (art. 29 cpv. 2 Cost). Sennonché in concreto, a prescindere dal fatto che già in prima sede non sia stato evidenziato il motivo di quei richiami, trattandosi di procedure esecutive che concernono –in parte almeno– persone estranee alla presente controversia (doc. E, F e G), è determinante in questa sede che il ricorrente non motiva la pretesa rilevanza delle prove documentali mancanti, se non alludendo genericamente alla circostanza che tra i fratelli vi sono rapporti finanziari (ricorso, punto 1); affermazione peraltro mai allegata davanti al giudice di pace e quindi estranea al processo (art. 78 CPC) dove l'istante ha invece impostato la sua pretesa unicamente sulla questione della validità formale e sostanziale della cessione (argomenti ulteriori della parte istante). Infatti, affinché la censura ricorsuale possa essere –prima ancora che accolta– debitamente verificata, il giudice deve conoscerne lo scopo, tenuto conto che uno dei presupposti per l'ammissione di mezzi di prova è la rilevanza dei fatti che per quel mezzo intendono essere chiariti (art. 184 cpv. 1 CPC), ossia –in altre parole– la pretesa relazione di idoneità e di necessità tra il fatto da dimostrare e le prove offerte. Pertanto, a fronte di tale carente motivazione si deve senz'altro concludere alla reiezione della censura (Cocchi / Trezzini, CPC–TI, art. 327, m. 10), se non alla sua inammissibilità ai sensi dell'art. 329 CPC.

                                          Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 25 maggio 2001 __________ è respinto.

                                2.      Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.     130.–

                                          b) spese                         fr.       20.–

                                                                                 fr.     150.–

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.

                                3.      Intimazione a:

                                          __________.

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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