Incarto n. 16.2001.00032
Lugano 16 maggio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 26 aprile 2001 presentato da
__________
contro
la sentenza 21 febbraio 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 gennaio 2001 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'655.45 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di __________, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 30 gennaio 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'655.45 corrispondenti al saldo scoperto sull'utilizzo della carta __________ no. __________rilasciata a quest'ultimo;
che con sentenza 21 febbraio 2001 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con scritto 26 aprile 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che in concreto lo scritto 26 aprile 2001 di __________, non adempie i requisiti sopra menzionati poiché non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice, limitandosi a contestare l’utilizzo da parte di quest'ultimo della lingua italiana a lui sconosciuta;
che per quanto attiene all’utilizzo della lingua italiana ad opera dei giudici del Canton Ticino, il Tribunale federale ha già statuito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (art. 117 CPC; Rep 1975, 302; 1987, 149; DTF 102 Ia 35; CCC 20 giugno 1990 in re E./E);
che l'art. 117 CPC, applicabile alla causa in esame, prescrive l'obbligo che il processo si svolga in lingua italiana;
che comunque il ricorrente nemmeno ha sollevato la questione davanti al primo giudice poiché si è disinteressato del procedimento, pur avendo capito -come ammettedi aver ricevuto scritti dall'autorità giudiziaria che verosimilmente lo concernevano;
che pertanto l'impugnazione in esame dovrebbe essere considerata nulla a causa del suo contenuto;
che anche il presente allegato ricorsuale è steso in lingua tedesca, ciò che in sé potrebbe comportarne la ricevibilità (a prescindere dal suo contenuto) con l'assegnazione di un termine per presentarne traduzione in lingua italiana;
che tuttavia ciò non avviene poiché tale assegnazione di termine ha luogo soltanto se il ricorso è tempestivo (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 117, m. 7), ciò che non è dato in concreto;
che infatti, giacché il ricorso è proponibile nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza -art. 328 cpv. 1 CPC- avvenuta in concreto il 2 marzo 2001, ossia alla scadenza del termine di giacenza dell'invio raccomandato n. __________contente la sentenza di prima istanza, l'impugnativa del 28 aprile 2001 (data dell'invio postale LSI) è ampiamente tardiva e perciò irricevibile;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 26 aprile 2001 __________ è irricevibile poiché tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria