Incarto n. 16.2001.00028
Lugano 5 luglio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 aprile 2001 presentato da
__________ (patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 27 marzo 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 25 gennaio 2001 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'441.10 oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. __________ è proprietario, unitamente ai signori __________ e __________, della particella no. __________ __________a costituita di una strada coattiva. Con istanza 25 gennaio 2001 __________ditta che si è occupata della pavimentazione provvisoria della strada, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'441.10 oltre accessori, corrispondenti al costo del suo intervento fatturato il 16 giugno 1999 (doc. F). Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver conferito alla ditta istante, direttamente o per il tramite dello __________ che si è occupato della direzione lavori in relazione alla costruzione della sua casa e di quelle degli altri due comproprietari, l’incarico di procedere ai lavori di pavimentazione oggetto della fattura litigiosa. In sede di conclusioni egli ha comunque riconosciuto la pretesa dell'istante limitatamente a fr. 1'147.-, pari a un terzo del credito posto a giudizio.
2. Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertato che l'intervento della ditta istante è stato richiesto dalla direzione lavori (__________) che si è occupata dell'edificazione delle case dei tre proprietari e quindi nel loro interesse, ha addebitato al convenuto l'obbligo di pagare solo un terzo della fattura, accogliendo così l'istanza limitatamente a fr. 1'147.- oltre interessi del 5% dal 25 ottobre 1999.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver ritenuto che il suo intervento fosse stato richiesto dalla direzione lavori a nome dei tre proprietari della coattiva e non invece dal solo convenuto, al quale compete l'integrale pagamento della sua fattura.
Con osservazioni 28 maggio 2001 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
5. In linea di principio, chi procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 10 aprile 1997 in re J./K.). Nel caso concreto spettava quindi all'istante provare di aver concluso con il convenuto, o con un suo rappresentante, un contratto di appalto avente per oggetto la realizzazione della pavimentazione provvisoria della strada coattiva part. __________. In mancanza di prove documentali, l'unica indicazione circa il contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti è data dalla deposizione del ____________________dipendente dello __________ incaricato della direzione lavori in relazione alla costruzione delle case dei tre comproprietari della coattiva. Il teste ha confermato che vi sono stati due incontri con la ditta istante durante i quali si è discusso della realizzazione della pavimentazione provvisoria della coattiva. Tuttavia, se è vero che al secondo, decisivo incontro ha partecipato anche il convenuto, è altrettanto vero che non risulta che sia stato quest'ultimo a commissionare il lavoro, né che egli abbia agito a nome e per conto degli altri proprietari della coattiva: "… ci siamo lasciati con l'accordo che la strada sarebbe stata pavimentata provvisoriamente. Non sono più in grado di dire ….chi alla fine ha stabilito che il lavoro veniva eseguito, … se è stato lui (__________) a prendere la relativa decisione" (__________). A fronte dell'inconcludenza di quest'unico elemento dell'istruttoria non è possibile affermare che l'istante abbia fatto fronte al suo onere probatorio, così che non vi sarebbe stato motivo per ammettere il credito dell'istante nei confronti del convenuto, a prescindere dalla sua ammissione di responsabilità per un terzo dell'importo litigioso.
Così stando le cose, e indipendentemente dalle norme di legge richiamate dal primo giudice, non può essere considerata arbitraria -ancorché diversamente motivatala sua conclusione di addebitare al convenuto il pagamento del credito riconosciuto. Né, a titolo abbondanziale, può essere disatteso che l'istante, almeno in un primo tempo, aveva pur riconosciuto nella direzione lavori (che verosimilmente rappresentava i tre comproprietari della coattiva) e non nel convenuto il suo partner contrattuale (doc. B).
6. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve pertanto essere respinto con il carico della tassa di giustizia e delle ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 aprile 2001 di __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.–, anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere ad __________ l’importo di fr. 80.– a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
– __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria