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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.04.2001 16.2001.00024

April 24, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·599 words·~3 min·7

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2001.00024

Lugano 24 aprile 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 aprile 2001 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 27 febbraio 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di

Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro

promossa con istanza 12 dicembre 2000 da

__________ patr. dall'avv. __________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'237.45 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no__________dell'UEF di Bellinzona, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con sentenza 27 febbraio 2000 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha condannato __________ a pagare alla sua ex datrice di lavoro __________ l'importo di fr. 2'237.45, pari al salario del mese di maggio 1999 che per errore gli è stato versato due volte;

                                          che con atto ricorsuale 4 aprile 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

                                          che è errata la destinazione data al ricorso, ossia al Tribunale cantonale amministrativo, poiché l'unica autorità preposta alla trattazione delle impugnazioni contro decisioni in materia civile è la Camera di cassazione civile, purché il valore della lite sia inferiore ai fr. 8'000.- (art. 13 e 22 lett. b LOG);

                                          che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro, quale era quella che opponeva le parti, è di 10 giorni a far tempo dalla notifica della sentenza;

                                          che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato all'ufficio postale, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane lì depositato (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

                                         che per la decorrenza del termine di ricorso occorre pertanto riferirsi a questa notifica e non all'invio successivo per lettera semplice (di cui peraltro non risulta la data di recapito), ovvero quando la notifica doveva essere considerata già avvenuta;

                                          che nel caso concreto, la sentenza impugnata è stata regolarmente notificata al ricorrente mediante invio raccomandato n. __________, invio che quest'ultimo non ha ritirato e che, scaduto il termine di giacenza all'8 marzo 2001, è stato ritornato al mittente;

                                          che quindi al momento dell’inoltro del presente allegato 4 aprile 2001 (data del timbro postale 5 aprile 2001) il termine di 10 giorni per proporre ricorso per cassazione era già ampiamente scaduto;

                                          che il ricorso sarebbe tuttavia sicuramente tardivo anche con riferimento al termine di 20 giorni, applicabile nella procedura inappellabile (art. 328 cpv. 1 CPC), sulla base della quale è stata condotta la causa in prima sede;

                                          che, rilevata d’ufficio la tardività del ricorso, non v'è motivo per intimare il gravame alla controparte, giudicando in applicazione dell'art. 313 bis CPC, applicabile anche ai ricorsi per cassazione in virtù dell'art. 331 cpv. 1 CPC;

motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso 4 aprile 2001 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

                                2.      Il presente giudizio è esente da tassa e spese.

                                3.      Intimazione:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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