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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.07.2001 16.2001.00023

July 4, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,776 words·~9 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2001.00023

Lugano 4 luglio 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 marzo 2001 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________)

    Contro  

la sentenza 7 marzo 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 9 novembre 2000 nei confronti di

__________ (patr. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'142.05 oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice che ha invece accolto la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta e tendente al pagamento di fr. 2'071.55 oltre accessori,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.    Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione del ristorante __________ di __________ la ditta __________–specializzata nella progettazione e montaggio di soffitti- è stata incaricata del rivestimento del soffitto mediante pannelli in legno (280 pezzi). Dovendo procedere al loro tinteggio, si è rivolta alla ditta __________ la quale, ultimato il proprio lavoro, ha emesso la fattura 19 settembre 2000 di fr. 2'071.55 (doc. A). Questa fattura non è però stata pagata da __________ che ha contestato la corretta esecuzione dei lavori di tinteggio, in particolare denunciando il fatto per la ditta __________ di aver imballato i pannelli in modo tale che al momento di essere utilizzati risultassero attaccati l’uno all’altro, tant’è che i 2/3 dei medesimi hanno dovuto essere sostituiti e riverniciati. Il costo per la sostituzione dei pannelli danneggiati ammonterebbe a fr. 5'142.05 (doc. B), importo per l’incasso del quale la ditta __________ ha promosso il 9 novembre 2000 un’azione giudiziaria nei confronti di __________. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di difetti nel proprio intervento, nonché la loro tempestiva notifica da parte dell’istante la cui pretesa risarcitoria è in ogni caso stata contestata sia per quanto attiene ai quantitativi di merce che ai prezzi indicati nella fattura 15 settembre 2000 (doc. B). In via riconvenzionale la convenuta ha chiesto il pagamento della sua fattura 19 settembre 2000 di fr. 2'071.55 (doc. A).

                                   2.    Con il querelato giudizio il segretario assessore, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che la fornitura dei pannelli tinteggiati è avvenuta in due tempi, ossia il 17 e il 24 luglio 2000, ha considerato tardiva la notifica dei difetti effettuata dall’istante verso la fine del mese di agosto, e ciò nonostante i difetti le fossero noti già al momento di ritirare la seconda fornitura di pannelli (24 luglio). Dalla tardività della notifica dei difetti il primo giudice ha dedotto l’accettazione dell’opera da parte dell’istante la cui pretesa risarcitoria è stata respinta mentre è stata accolta la domanda riconvenzionale della convenuta tendente al saldo della sua fattura di fr. 2'071.55 oltre interessi del 5% dal 5 dicembre 2000.

                                   3.    Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per non aver ritenuto provata la tempestiva notifica dei difetti, che per la loro natura giustificavano il mancato pagamento del saldo della fattura della convenuta nonché la pretesa di risarcimento danni fatta valere nei confronti di quest’ultima.

                                          Con osservazioni 14 maggio 2001 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.

                                   4.    Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170, consid. 3a).

                                   5.    Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore. La mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO), ciò che nessuno ha preteso essere il caso in concreto. La mancata tempestiva notifica del difetto comporta in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO, in particolare quello di ottenere una riduzione della mercede e il risarcimento del danno causato dai difetti dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., 1996, n. 2160).

                                          L’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza. Nel caso chieda anche il risarcimento dei danni, il committente deve inoltre provare l’esistenza di danni e del nesso causale adeguato tra il difetto dell’opera e i danni stessi (Gauch, op.cit., n. 1879 e 1885). Per quanto riguarda le esigenze formali sul contenuto della notifica dei difetti, si deve partire dal testo di legge, che dice unicamente che il committente deve “segnalarne all’appaltatore i difetti” (art. 367 cpv. 1 CO), segnalazione per la quale non è richiesta una forma speciale (Gauch, op.cit., n. 2146). La notifica, che deve essere fatta dal committente all'appaltatore medesimo o a un suo rappresentante (Gauch, op.cit., n. 2126 e 2145), deve essere il più precisa possibile. Il committente, pur non dovendo indicare nei dettagli la natura e l’estensione del difetto, è comunque tenuto a indicare in modo chiaro in che cosa consiste il difetto che intende far valere nonché la sua intenzione -che può essere manifestata anche per atti concludenti- di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175; Gauch, op.cit., n. 2131 e 2133-2134); questi, a sua volta, deve poter comprendere il rimprovero che gli viene mosso (Gauch, op.cit., n. 2132; SJ 1992 103) ritenuto che una lamentela generica non è sufficiente (Gauch, op.cit., n. 2130). La notifica dei difetti deve inoltre ossequiare il presupposto temporale della tempestività. Appena scoperto il difetto il committente deve procedere a comunicarlo immediatamente  all'appaltatore (Gauch, op.cit., n. 2141). In tal senso il Tribunale federale ritiene che il committente debba segnalare i difetti non appena è in grado di indicarli e descriverli (DTF 107 II 176).

                                   6.    La conclusione del segretario assessore che ha escluso l'esistenza di una valida e tempestiva notifica di difetti ai sensi dei principi sopra evidenziati, non può essere censurata essendo frutto di una sostenibile valutazione delle risultanze istruttorie.

                                          Dalle stesse è infatti emerso che la consegna delle lastre tinteggiate dalla convenuta è avvenuta in due tappe, a distanza di un paio di giorni l’una dall’altra, l’ultima il 24/25 luglio 2000 (cfr. __________). Già al momento dell'apertura dei primi pacchi, sono stati riscontrati difetti alle lastre di legno, dovuti al fatto che i pannelli risultavano incollati l'uno all'altro, verosimilmente a dipendenza della mancata posa di un foglio protettivo tra un pannello e l'altro (cfr. teste __________ e __________). Sennonché, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, questa constatazione di difetti non è stata tempestivamente segnalata alla convenuta, non potendo essere considerata tale la notifica che la convenuta ammette di aver ricevuto verso fine agosto 2000 per il tramite del direttore dell’istante __________. In particolare, le osservazioni espresse dall'arch. __________ non sono di nessun conforto alla tesi di parte istante non essendo state espresse alla ditta convenuta bensì unicamente all'istante medesima (cfr. teste __________). La __________, in questa sede, mette particolare accento sulla __________ ma nemmeno questa prova è tale da evidenziare il preteso arbitrio nella valutazione del primo giudice. Infatti, la sola circostanza che quel montatore della società committente, parlando con un magazziniere della convenuta, abbia "accennato" al fatto "che le lastre della prima fornitura erano attaccate l'una all'altra" (teste __________), a prescindere dalla capacità del dipendente stesso, rispettivamente del magazziniere della convenuta a rappresentare validamente le rispettive datrici di lavoro, non costituisce certamente valida notifica di difetti. Infatti, non è possibile dedurre dal contenuto generico di quel colloquio che l’intervento di tinteggio affidato alla convenuta non fosse stato eseguito a regola d’arte e che l’istante intendesse esprimere la sua intenzione di non accettarlo. E' peraltro lo stesso __________ a non sopravvalutare il proprio ruolo in quell'episodio, affermando che, avendo egli comunicato il fatto al suo principale, riteneva che fosse quegli a doversene interessare (teste __________)

                                          Infine, in merito al colloquio telefonico del 28 luglio 2000 tra __________, della ditta istante, e __________, della ditta convenuta, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente secondo la quale in quell’occasione essa avrebbe effettuato la notifica contestata, l'interrogatorio formale di __________ ha evidenziato unicamente un'avvenuta richiesta di pittura per dei ritocchi (IF ad 13), ciò che effettivamente è avvenuto (testi __________ e __________) ma ancora una volta non si tratta di una notifica di difetti.

                                          Alla luce di queste risultanze istruttorie, non solo non può essere considerata arbitraria, ma è corretta la decisione del segretario assessore che non ha ritenuto provata una notifica di difetti precedente a quella tardiva di fine agosto 2000.

                                   7.    Ne consegue che il ricorso che non ha evidenziato nessuno dei motivi di cassazione indicati dev'essere respinto, con il carico delle spese, della tassa di giustizia e delle ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:              1.    Il ricorso per cassazione 29 marzo 2001 __________ è respinto.

                                   2.    Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.  300.–

                                          b) spese                         fr.     50.–

                                                                                 fr.  350.–

                                          già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ l’importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.    Intimazione:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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