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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.03.2001 16.2001.00020

March 29, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·669 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2001.00020

Lugano 29 marzo 2001/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 marzo 2001 presentato nella forma dell'appello da

__________  

  contro  

la sentenza 6 marzo 2001 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a

procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 29 gennaio

2001 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'509.40 oltre interessi, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti.

Considerato

in fatto e in diritto:

                                                  che con istanza 29 gennaio 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________, presso il quale ha lavorato in qualità di cameriera-barista dal 1° maggio al 30 agosto 2000 (doc. B e C), al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'509.40 a saldo delle sue spettanze salariali relative al mese di agosto (dal 1° al 18 agosto), a due giorni di libero, a 9,32 giorni di vacanza non goduti, oltre a fr. 219.60 per gli assegni famigliari, fr. 200.-- per i giorni festivi e fr. 180.-- quale rimborso spese per il lavaggio di magliette;

                                                  che il convenuto ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente al pagamento del salario per il mese di agosto (sino al 18 agosto), fr. 219.60 per gli assegni per i figli da calcolarsi pro rata temporis, fr. 175.-- per i giorni festivi e fr. 180.-- per il lavaggio delle magliette, mentre ha contestato la richiesta di pagamento di giorni di libero e vacanze avendo l'istante esaurito i medesimi durante il rapporto di lavoro; pure contestata è l'esecuzione di ore di lavoro straordinario da parte della dipendente;

                                                  che con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle prove documentali dalle quali ha dedotto che l'istante ha utilizzato tutti i giorni di libero e di vacanza di cui aveva diritto, ha accolto le ulteriori pretese della lavoratrice nella misura riconosciuta dal convenuto di complessivi fr. 2'374.60;

                                                  che con il presente tempestivo ricorso -che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù degli art. 400 per il rinvio di cui all'art. 418 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio;

                                                  che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo;

                                                  che in concreto il contenuto dello scritto 16 marzo 2001 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                                  che infatti, invece di indicare a questo giudice le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre le proprie pretese salariali (peraltro riferendole a un periodo diverso rispetto a quello indicato nell'istanza), senza che ciò basti a dimostrare che le conclusioni del primo giudice sarebbero arbitrarie;

                                                  che questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare e di decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

                                                  che pertanto il ricorso, di natura sostanzialmente appellatoria, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 CPC;

                                                  che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

                                          1.     Il ricorso 16 marzo 2001 __________ è nullo.

                                          2.     Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.

                                          3.     Intimazione a:  - __________

                                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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