Incarto n. 16.2001.00019
Lugano 5 giugno 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 marzo 2001 presentato da
__________ (patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 21 febbraio 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 16 gennaio 2001 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'180.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 16 gennaio 2001 __________ ha convenuto in giudizio l'impresa di costruzioni __________, alla quale si era rivolta per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un autolavaggio a __________, destinati in particolare a eliminare infiltrazioni di acqua, al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'180.- a saldo della fattura emessa il 1° settembre 2000 (doc. B). L'importo rivendicato dall'istante corrisponde alla spesa che questa sostiene aver dovuto affrontare per procedere all'impermeabilizzazione di una canaletta e al fissaggio di una pedana che la convenuta non aveva eseguito a regola d’arte.
All'udienza di discussione è comparsa unicamente la parte convenuta la quale si è opposta alla pretesa avversaria contestando che gli interventi oggetto della fattura rientrassero tra quelli oggetto del contratto di appalto concluso con l’istante, tant’è che essa non li ha eseguiti e neppure fatturati.
2. Con il querelato giudizio il segretario assessore, che in occasione dell'udienza di discussione dell'istanza aveva respinto siccome tardiva e non motivata la richiesta di rinvio dell'udienza presentata dall‘istante, ha pure respinto l'istanza non avendo la parte istante provato che tra i lavori appaltati alla convenuta rientrassero anche l’impermeabilizzazione della canaletta e la posa della pedana, lavori per i quali l’istante non avrebbe comunque notificato tempestivamente i pretesi difetti.
3. Con il presente gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendole stato concesso il rinvio dell'udienza e non avendo neppure ricevuto tempestivamente una comunicazione in tal senso. Rimprovera inoltre al segretario assessore di aver trattato l'istanza nonostante le carenze che questa presentava non adempiendo ai requisiti imposti dall'art. 292 CPC, carenze dalle quali il giudice avrebbe inoltro dovuto dedurre la necessità di diffidarla a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC. La ricorrente rimprovera poi al segretario assessore di non avere accertato la carenza di legittimazione dei rappresentanti della convenuta, ciò che comporterebbe la nullità dell’udienza. Nel merito essa censura la decisione impugnata poiché il primo giudice avrebbe valutato le prove arbitrariamente, in particolare per non aver dedotto dalla documentazione agli atti il benfondato della sua pretesa.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Preliminarmente, per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito della ricorrente a dipendenza del mancato accoglimento della sua domanda di rinvio dell'udienza, rispettivamente della mancata tempestiva comunicazione di questa decisione, la censura ricorsuale (art. 327 lett. e CPC) è infondata. Qualora la parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi -quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale- di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC). La richiesta di rinvio, oltre a essere motivata, dev'essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza o no della stessa e, in caso di accoglimento della domanda, di notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7). Il giudice respinge quindi la domanda processuale in esame se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (art. 136 cpv. 2 CPC). Sulle modalità di notifica di tale decisione, se l'art. 136 cpv. 3 CPC impone al giudice di pronunciarsi formalmente, ovvero con ordinanza, scopo della norma è anche quello di permettere alla parte che ha chiesto il rinvio di essere tempestivamente informata sull'esito della sua domanda (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 136, m. 8). In concreto la fattispecie è caratterizzata dal fatto che la domanda di rinvio è giunta al giudice il giorno stesso dell’udienza e quindi, oltre ad essere in sé manifestamente tardiva, ha impedito al giudice -per questo stesso motivo- di informare l'istante sull'esito negativo della domanda. Ne consegue che la ricorrente, che ha presentato una domanda processuale oltre ogni termine di tempo oggettivamente ammissibile, non può in buona fede rimproverare al giudice di non averla tempestivamente informata. Ammettere una simile tesi equivarrebbe ad accogliere di fatto ogni domanda di rinvio, al di là dei motivi della stessa e del giorno di presentazione. Comunque, proprio in relazione a casi del genere, la giurisprudenza ha stabilito l'obbligo dell'istante di farsi diligente e di preoccuparsi dell'esito della propria domanda (Cocchi / Trezzini, op. cit., art. 136, m. 9). Né può essere in alcun modo censurata la decisione di respingere la domanda di rinvio, sia a causa della sua tardività, ossia perché non avrebbe permesso al giudice né di organizzare diversamente l'andamento del processo, né di informarne in tempo utile le parti, sia perché immotivata, data l'esigenza, in concreto non corrisposta, di comprovare il motivo del rinvio (Cocchi / Trezzini, op. cit., art. 136, m. 6); motivo che nemmeno la ricorrente sostiene essere sorto da un giorno all'altro, così da impedirle di agire con il dovuto anticipo e che palesemente non può essere ammesso per rinviare l'udienza, già a dipendenza della possibilità della società di farsi rappresentare da altri, in primis dall'amministratore che aveva sottoscritto l'atto introduttivo della lite.
5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
6. L’art. 292 CPC, che la ricorrente pretende essere stato disatteso dal primo giudice, elenca quali sono i punti essenziali che devono essere contenuti nell’istanza. Scopo di questa norma è quello di garantire alla parte convenuta e al giudice la comprensione dell'oggetto e dell'entità della richiesta, tramite un contenuto minimo dell'atto introduttivo della lite (Cocchi/ Trezzini, op.cit., art. 292, m.1). In concreto, il fatto stesso che la convenuta così come il segretario assessore abbiano chiaramente individuato il senso dell'istanza dimostra che l'allegato scritto era sufficiente nella sua sostanza; comunque, ancorché molto succintamente motivato, esso corrisponde ai presupposti formali della norma invocata. Certo la parte avrebbe potuto proporre altre prove, ma ciò avrebbe dovuto avvenire in sede di contraddittorio (art. 294 cpv. 2 CPC) al quale la ricorrente non ha partecipato -come già osservatoper colpa propria. E' comunque singolare e ai limiti dell'abuso di diritto nel processo che sia la stessa parte che ha prodotto l'allegato scritto a lamentarsi perché il giudice ha ammesso quel suo atto processuale, atto che -a posteriori ovvero dopo aver preso atto della propria soccombenza- essa considera formalmente insufficiente. La censura deve pertanto essere respinta, mancando di qualsiasi fondamento. Né peraltro la norma prevede sanzioni obbligatorie in caso di contravvenzione, lasciando al giudice la competenza esclusiva di giudicare la sufficienza formale di un atto (Cocchi / Trezzini, op. cit. art. 292, m. 2), né le caratteristiche dell'istanza sono apparse determinanti per l'esito della controversia.
7. Pure da respingere è la censura secondo la quale il segretario assessore avrebbe dovuto dedurre dal contenuto dell’istanza e della richiesta di rinvio, l’incapacità dell’istante a difendersi in modo conveniente e diffidarla a munirsi di un patrocinatore (art. 39 cpv. 2 CPC). Infatti, la possibilità del giudice, a determinate condizioni, di togliere la capacità processuale a una parte, in particolare quando si riveli inetta a condurre convenientemente la causa (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, ed. 3, pag. 132), implica il verificarsi di circostanze concrete, oggettive e soggettive, relative alla lite o alla personalità della parte, laddove la valutazione delle stesse spetta al giudice di quello stesso processo che, al proposito, gode di ampio potere d'apprezzamento (Cocchi / Trezzini, op., cit., art. 39, m.5). In concreto, ancorché la ricorrente pretenda di essere incapace di discutere la causa con sufficiente chiarezza, fa esclusivo riferimento alle precedenti censure di ricorso, ossia alle caratteristiche del proprio allegato di istanza e all'insuccesso della sua istanza di rinvio dell'udienza. Sennonché quest'ultimo accenno è già prima facie irrilevante poiché, discutendo di quella domanda processuale, la ricorrente –a ben vedere– rimprovera al giudice di non aver tenuto conto che chi avrebbe dovuto rappresentarla al contraddittorio non era un legale e non che l'insuccesso di quell'incidente fosse indizio di soggettiva incapacità di gestire il processo. Mentre il riferimento all'allegato di istanza non poteva offrire al giudice elementi di giudizio per dubitare della capacità processuale della parte istante (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 39, m. 5), proprio per quanto qui affermato sub 6. Osservando, anche su questo punto, che la soccombenza della ricorrente non appare causata dalla sua pretesa incapacità di gestire in proprio il processo.
8. Pretestuosa è poi la censura che pretende la nullità dell'udienza di discussione a dipendenza della carenza di legittimazione alla rappresentanza della convenuta da parte del signor __________ presupposto processuale: art. 97 n. 4 CPC). Orbene, ammesso come effettivamente questi non sia organo della __________, al contraddittorio questa società è comparsa nelle persone dei signori __________o e __________, quest'ultimo nella sua qualità di membro del Consiglio di amministrazione con firma individuale (cfr. risultanze del Registro di commercio), quindi con piena facoltà di rappresentanza processuale nella forma della rappresentanza legale ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 CPC.
9. Relativamente al merito della vertenza, la ricorrente definisce assurda la conclusione del primo giudice secondo cui la prestazione dell'istante non sarebbe mai stata commissionata alla convenuta, facendo riferimento alla fattura 22 ottobre 1999 (doc. H) con cui quest'ultima avrebbe esposto anche un importo di fr. 2'866.50 per l'esecuzione di una canaletta con telaio e griglia carrozzabile (ricorso, pag. 6). Il documento è tale; tuttavia va ricordato che l’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla. Conseguenza di questa norma fondamentale è che la mancanza di prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi se ne prevale (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In concreto, a fronte delle contestazioni della convenuta, spettava all'istante non solo provare che fra i lavori appaltati alla convenuta rientrava anche l'impermeabilizzazione della canaletta e la posa o fissaggio della pedana, ma anche che questi lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte: fatto che invece non è stato accertato, così come la circostanza secondo cui l'intervento di impermeabilizzazione oggetto della fattura 1° settembre 2000 si sia reso necessario per ovviare a eventuali difetti dell'intervento della convenuta. Per quanto attiene al fissaggio della pedana (cfr. doc. B), dalla documentazione agli atti non risulta che l'intervento fosse già stato commissionato alla convenuta e che comunque presentasse difetti ai quali si sia dovuto ovviare con il lavoro oggetto della fattura 1° settembre 2000. Le conclusioni del segretario assessore non sono pertanto arbitrarie e il ricorso, anche su questo punto, non merita accoglimento.
10. Riassumendo, alla luce di quanto sopra esposto il ricorso non ha evidenziato nessuno dei motivi di cassazione invocati.
Tasse e spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC), mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili, non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 marzo 2001 di __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.b) spese fr. 50.fr. 250.già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria