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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.03.2001 16.2001.00016

March 14, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·803 words·~4 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2001.00016

Lugano 14 marzo 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 febbraio 2001 presentato da

__________

    contro  

la sentenza 7 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 20 giugno 2000 da

__________ (rappr. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 749.60 oltre interessi a saldo delle proprie pretese salariali nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Con istanza 20 giugno 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________, presso il quale ha lavorato sino al 30 settembre 1999, al fine di ottenere il pagamento di fr. 749.60 a saldo delle proprie pretese salariali e meglio: fr. 417.30 a titolo di salario dovutogli per il mese di settembre 1999, fr. 181.45 quale rimborso pasti e fr. 150.85 per il pagamento delle vacanze non godute, pretese alle quali il convenuto si è opposto.

                                2.      Con sentenza del 7 febbraio 2001 il giudice di pace ha accolto l'istanza in ogni suo punto. Contro la stessa insorge tempestivamente __________ il quale rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, segnatamente in merito alla quantificazione delle pretese di parte istante che egli riconosce nella misura complessiva di fr. 196.15: contesta in particolare il mancato conteggio da parte del giudice dell'acconto di fr. 387.– (doc. 1) e il riconoscimento all'istante dell'importo di fr. 181.45 a titolo di indennità per pranzi, indennità che ammette solo per un pasto (fr. 15.–).

                                3.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

                                4.      Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, nella sentenza in esame non è ravvisabile simile titolo di cassazione, in particolare non un'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice. Infatti, per quanto attiene al residuo del salario di spettanza del lavoratore per il mese di settembre 1999 di fr. 417.30 (ossia tenuto conto del versamento di fr. 1'400.– sul conteggio del mese), l'importo di fr. 387.– pagato dal ricorrente il 14 settembre 1999, non può essere imputato sul salario di quello stesso periodo: infatti, come risulta a chiare lettere dalla ricevuta prodotta dalla stessa parte convenuta e come confermato dall'istante in sede di interrogatorio formale, si tratta del corrispettivo per i giorni 26, 30 e 31 agosto 1999 (doc. 1). Inammissibile in questa sede è poi la versione della fattispecie proposta dal ricorrente e relativa a un conteggio complessivo delle ore di agosto e settembre, ciò che –esulando dai termini della lite così come sottoposta al primo giudice– costituisce fatto nuovo (art. 321 CPC).

                                          Il ricorrente non formula una specifica censura in merito al conteggio delle vacanze non godute, ponendo semplicemente la somma di fr. 150.85 (pari alla corrispondente posta dell'istanza) in deduzione al totale del conteggio salariale (doc. C). Sennonché, la mancanza di motivazione (art. 329 cpv. 2 lett. e CPC) rende inammissibile ogni eventuale domanda al proposito (art. 329 cpv. 3 CPC). Per quanto poi attiene alla richiesta di pagamento dell'indennità per pasti, riconosciuta dal ricorrente nella misura di soli fr. 15.–, questi non rileva eventuali discordanze fra le conclusioni del giudice di pace e le prove offerte dall'istante, ma –anche su questo punto– offre una nuova versione dei fatti, in particolare producendo un elenco dei pasti assunti dal lavoratore e di quelli personalmente pagati dal datore di lavoro. Si tratta tuttavia di un'allegazione tardiva e inammissibile processualmente, in quanto proposta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), che peraltro non trova alcun riscontro negli atti di causa.

                                5.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, manifestamente  infondato, dev'essere respinto senza che sia necessaria la notifica alla controparte per eventuali osservazioni (art. 313 bis CPC applicabile alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 418 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 12 febbraio 2001 di __________ è respinto.

                                2.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Carona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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