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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.04.2001 16.2001.00014

April 5, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·999 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2001.00014

Lugano 5 aprile 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 febbraio 2001 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________)

    contro  

il decreto di stralcio 9 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 dicembre 2000 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________dell'UE di Lugano,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 14 dicembre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'650.– oltre accessori a titolo di risarcimento danni;

                                          che in occasione del contraddittorio, al quale ha preso parte unicamente la parte convenuta, l'istante ha fatto pervenire alla Giudicatura di pace uno scritto (fax) con il quale ha dichiarato di ritirare l'istanza di rigetto salvo per quanto attiene all'importo di fr. 200.– "come da lettere di riconoscimento di debito della convenuta del 3 agosto 2000 e 25 settembre 2000";

                                          che in merito a questa riduzione della domanda l'escussa si è dichiarata "d'accordo di accettare la proposta di transazione con fr. 200.– però nei termini delle 2 lettere e non altrimenti";

                                          che con il querelato decreto il primo giudice, ritenendo intervenuta tra le parti una transazione in virtù della quale la vertenza tra le parti veniva liquidata con l'impegno da parte della convenuta di versare all'istante l'importo di fr. 200.–, ha stralciato la causa dai ruoli;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente  valutato le risultanze istruttorie concludendo allo stralcio della lite per intervenuta transazione, transazione che invece non sarebbe mai stata raggiunta, di modo che il giudice avrebbe dovuto esprimersi sul merito dell'istanza di rigetto dell'opposizione respingendola in assenza di un valido riconoscimento di debito;

                                          che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                          che poiché oggetto di impugnativa non è la dichiarazione di stralcio bensì l'esistenza stessa della situazione processuale che ha portato allo stralcio, il ricorso è ricevibile in ordine (Cocchi/

                                          Trezzini, CPC–TI, ad art. 352, m. 2);

                                          che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                          che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84);

                                          che nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 163);

                                          che nella fattispecie –ridotto a fr. 200.– il credito posto in esecuzione– è evidente la mancanza di identità tra il titolo del credito indicato nel PE e nell'istanza (risarcimento danni) con quello indicato dall'istante nello scritto di parziale desistenza 8 febbraio 2001: riconoscimento di debito della convenuta del 3 agosto 2000 e 25 settembre 2000, di modo che, già solo per questo motivo, l'istanza di rigetto avrebbe dovuto essere respinta;

                                          che a prescindere da questa carenza di natura formale, l'istanza avrebbe comunque dovuto essere respinta in assenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo di fr. 200.–;

                                          che infatti dagli scritti testé indicati non risulta nessuna dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione con la quale la convenuta si sarebbe impegnata a pagare all'istante la somma di fr. 200.– (Staehelin, op.cit., n. 21 ad art. 82 LEF),

                                          che, in particolare, un riconoscimento di debito condizionato legittima il rigetto dell'opposizione solo se è provato l'adempimento della condizione (Staehelin, op.cit., n. 36 ad art. 82 LEF);

                                          che in concreto la proposta di pagamento di fr. 200.– da parte della convenuta era condizionata al mantenimento di determinati contratti con l'istante (doc. E), proposta che la convenuta ha successivamente revocato, a dipendenza della mancata accettazione della condizione posta (doc. F);

                                          che quindi, in assenza di un valido riconoscimento di debito, l'istanza avrebbe dovuto essere respinta e non invece stralciata dai ruoli, com'è avvenuto ad opera del giudice di pace che applicato in modo manifestamente errato l'art. 352 CPC;

                                          che di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, dev'essere accolto;

                                          che, data la necessità di una nuova pronuncia da parte di questa Camera (art. 332 cpv. 2 CPC), essa è determinata dall'assenza di un valido titolo di rigetto relativo alla somma di fr. 200.–;

                                          che le spese e le indennità di prima e di seconda istanza seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 21 febbraio 2001 di __________ è accolto.

                                          Di conseguenza il decreto di stralcio 9 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di Taverne è annullato e sostituito dal seguente giudicato:

                                               1.  L'istanza di rigetto dell'opposizione 14 dicembre 2000 di __________ è respinta.

                                               2.  L'istante verserà a __________, la somma di fr. 40.– a titolo di indennità.

                                 II.      Tassa e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, da anticipare dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ __________ la quale rifonderà alla controparte fr. 150.– a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.

                                III.      Intimazione a:

                                          –    __________ del circolo di Taverne.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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