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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.03.2001 16.2001.00012

March 6, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·318 words·~2 min·8

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2001.00012

Lugano 6 marzo 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 febbraio 2001 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 1° febbraio 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 7 agosto 2000 nei confronti di

__________ (patr. dall'avv. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'894.– oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato                     che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza 1° febbraio 2001 con la quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto la sua istanza 7 agosto 2000 tendente ad ottenere la condanna di __________ al pagamento di fr. 2'450.– oltre ad altre spese, per lavori che l'istante sostiene aver eseguito su incarico del convenuto nell'abitazione da questi occupata in virtù del contratto di locazione che vincolava le parti;

                                          che con scritto 2 marzo 2001 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;

                                          che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 351 cpv. 1 CPC);

                                          che si giustifica di soprassedere dal prelievo di tasse e spese, con il conseguente annullamento della richiesta di pagamento dell'anticipo già intimata al ricorrente;

                                          che alla controparte non vengono assegnate ripetibili non essendole stato intimato il ricorso per eventuali osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 10 febbraio 2001 __________ è stralciato dai ruoli.

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

                                3.      Intimazione a:               

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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