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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.04.2001 16.2001.00010

April 20, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,076 words·~10 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2001.00010

Lugano 20 aprile 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 febbraio 2001 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________

  contro  

la sentenza 23 gennaio 2001 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 7 aprile 2000 nei confronti di

__________ (patr. dall'avv. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'170.65 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UEF di Locarno, domande respinte in ordine dal primo giudice che si è dichiarato

territorialmente incompetente a dirimere la vertenza,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      L’11 ottobre 1989 __________ ha sottoscritto con la __________ di __________, e meglio presso la sua agenzia di __________ dov’era domiciliato, un contratto di conto corrente sulla base del quale ha ottenuto in mutuo dall’istituto di credito diverse somme di denaro per un ammontare complessivo, al 24 agosto 1993, di Lit. 14'776'859. Nonostante il rimborso del capitale mutuato, la banca rivendicava in data 7 aprile 2000 un credito di fr. 5'170.65 a saldo degli interessi e di ogni sua ulteriore spettanza, importo per l’incasso del quale ha convenuto in giudizio __________ dinanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno, come giudice del suo attuale domicilio. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria, contestando preliminarmente la competenza territoriale del Pretore adito poiché le parti avevano pattuito una proroga di foro in favore dei tribunali italiani della giurisdizione in cui si trova la sede centrale della banca, ovvero __________; nel merito ha contestato il benfondato della pretesa di parte istante. L’eccezione di incompetenza territoriale è stata contestata dall’istante secondo cui l’art. 20 delle Condizioni generali (CG) del contratto di conto corrente (doc. U) non prevede un foro esclusivo, nel senso che non le preclude la possibilità di convenire la controparte dinanzi al giudice del suo attuale domicilio.

                                2.      Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la natura internazionale della lite, l'applicabilità dell'art. 17 della Convenzione di Lugano (CL) e la validità dal punto di vista formale della clausola di proroga di foro di cui all’art. 20 delle Condizioni generali della banca sottoscritte dal convenuto, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale e ha quindi respinto in ordine l'istanza. Il primo giudice ha infatti attribuito carattere esclusivo alla proroga di foro pattuita dalle parti, mentre non ha ritenuto applicabile l’art. 17 n. 4 CL, considerando che le circostanze non permettono di concludere che la clausola di cui all'art. 20 CG sia stata sottoscritta in favore dell’istante, così che potesse scegliere di convenire in giudizio la parte avversa al domicilio di questa o al foro stabilito convenzionalmente.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame la banca istante è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. b CPC.

                                          La ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi erroneamente dichiarato incompetente a dirimere la vertenza, ritenendo a torto esclusiva la clausola di proroga di foro di cui all’art. 20 delle CG del contratto bancario di conto corrente.

                                          Con osservazioni 5 marzo 2001 controparte ha postulato la reiezione del ricorso.

                                4.      Giusta l’art. 327 lett. b CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se a torto il giudice ha negato la propria competenza. Nel caso concreto, la sentenza impugnata, in quanto nega la competenza del giudice adito, è una decisione d'ordine che respinge la domanda di merito senza verificarne il fondamento; in questa sede essa va quindi esaminata sotto il solo profilo della competenza (Cocchi / Trezzini, CPC–TI, art. 327, m. 7). Comunque, correttamente, il presente ricorso è limitato a questo aspetto della lite.

                                5.      Non è controverso e dev'essere condiviso:

                                          –    che la fattispecie ha carattere internazionale poiché le parti della vertenza hanno il loro domicilio (sede) in Stati diversi;

                                          –    che alla lite si applica la Convenzione di Lugano, sia perché entrambi i Paesi interessati hanno sottoscritto quel trattato (SJZ 1994, 333), sia perché la lite è sorta dopo l'adesione della Svizzera al medesimo (SJZ cit.; Donzallaz Y., La Convention de Lugano, Berna 1998, vol. III, N. 6672 e 6673; Kropholler J., Europäisches Zivilprozessrecht, Heidelberg 1998, ed. 6, art. 17 CL, N. 11);

                                          –    che la validità formale di una proroga di foro (art. 17 n. 1 CL) si giudica in base ai criteri della Convenzione stessa (DTF 124 III 139; 125 III 112) prescindendo da regole formali predefinite e facendo ricorso a interpretazione autonoma (Donzallaz, op. cit., N. 6797 e 6798);

                                          –    che, comunque, in quest'ambito è sufficiente la pattuizione in forma scritta (art. 17 n. 1 lett. a CL; SJZ cit.; ), in particolare anche sulla base di CG (Kropholler, op. cit., art. 17 CL, N. 31) e, al limite –prescindendo dall'accettazione scritta– sulla sola effettiva possibilità di conoscenza (Campeis/De Paoli, La procedura civile internazionale, Padova 1996, pag. 210);

                                          –    che, in concreto, l'art. 20 delle CG della banca istante, sottoscritte da entrambe le parti, adempiono questi requisiti; anzi, le CG dell'istituto istante, oltre alla firma di consenso del contraente, ne hanno richiesto una seconda quale dichiarazione di approvazione specifica, in particolare anche in relazione all'art. 20 (Deroga di competenza giudiziaria ) (doc. U);

                                          –    che la citata norma che prevede come foro competente per ogni controversia che potesse sorgere tra il correntista e l'azienda di credito in dipendenza di rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura …... quello nella cui giurisdizione trovasi la sede centrale dell'azienda di credito presso la quale si è costituito il rapporto, configura una valida proroga di foro in favore del giudice o dei tribunali italiani della sede centrale dell'istante che si trova pacificamente a Verbania–Intra.

                                6.      Secondo l'art. 17 n. 1 CL qualora le parti abbiano convenuto la competenza di un giudice e dei giudici di uno Stato contraente, la competenza esclusiva spetta loro. La cifra 4 di questa stessa norma prevede l'eccezione per cui se una clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della Convenzione. La dottrina considera che la proroga di foro dev'essere considerata a favore di una soltanto delle parti se ciò emerge esplicitamente dalla pattuizione stessa (SJZ cit.; Kropholler, op. cit., art. 17, N. 101) –ciò che nella fattispecie non è dato– oppure se la stessa conclusione si deduce interpretativamente dalla volontà comune delle parti al momento della pattuizione (SJZ cit.). Giacché la norma in esame costituisce un'eccezione rispetto alla regola generale di cui all'art. 17 n. 1 CL, dev'essere interpretata restrittivamente, nel senso che la volontà di avvantaggiare una parte rispetto all’altra deve emergere chiaramente dal contenuto della clausola, dall'insieme degli indizi che emergono dal contratto o dalle circostanze del caso concreto (Killias , Die Gerichtsstandsvereibarungen nach dem Lugano–Übereinkommen, 1993, pag. 225 e 226; SJZ  cit.; Kropholler, op. cit., art. 17, N. 102). In particolare, per dimostrare un vantaggio particolare a favore di una parte, non basta che la proroga preveda la competenza dei tribunali ove la stessa parte ha il suo domicilio (Killias, op.cit., pag. 226; Donzallaz, op.cit., n. 6480), né il fatto in sé che la proroga sia pattuita sulla base di CG imposte da quella parte e accettate dall'altra affinché il negozio di base potesse essere concluso (Kropholler, op. cit., art. 17, N. 103): se ne deduce che –in ogni caso– il giudice deve verificare le caratteristiche della pattuizione e il contesto in cui è stata conclusa (SJZ cit.; Gaudemet–Tallon, Les conventions de Bruxelles et de Lugano, 1993, pag. 92, n. 136).

                                7.      Nel caso di specie, va tenuto conto di questo segue: che la proroga di foro è stata proposta dall'istante nell'ambito di un testo predefinito di CG allestito dall'Associazione Bancaria Italiana (doc. U) e perciò verosimilmente adottato da più di un istituto di credito di quel Paese; che tale testo contiene diverse disposizioni intese a creare in favore delle banche facilitazioni di varia natura che si giustificano considerando il numero sicuramente molto alto di clienti per ogni istituto di credito, ossia di partners contrattuali (così, ad esempio, l'art. 5 sul diritto di pegno e di ritenzione della banca, l'art. 8 sull'approvazione tacita delle chiusure periodiche, l'art. 16 sulla facoltà della banca di modificare le condizioni contrattuali, ecc.) e che il cliente della banca è perfettamente cosciente, sottoscrivendo le CG e quindi anche la proroga di foro per ogni eventuale controversia, di accettare ciò che conviene alla banca: non per questo si deve concludere che egli abbia dovuto rinunciare alla propria autonomia, né, in concreto, il convenuto accenna a problematiche di questo genere. Rileva invece il convenuto di aver avuto un interesse proprio nel sottoscrivere la proroga di foro poiché, a quel momento, il suo domicilio si trovava nello stesso ambito giurisdizionale della sede centrale della banca. Sennonché, a prescindere dall'improponibilità di questa nuova allegazione (art. 321 CPC) non è credibile che egli –come sembra voler sostenere– non avrebbe sottoscritto la proroga di foro se avesse avuto un altro domicilio in Italia (che non coincidesse con la giurisdizione prevista dalla proroga), o se addirittura avesse residenza all'estero. Dev'essere infatti osservato che la clausola di proroga del foro pattuita con la banca gli era talmente poco presente che, convenuto davanti al Pretore di Locarno, si è limitato a contestare il merito dell'istanza (cfr. risposta nel verbale di contraddittorio 29 maggio 2000), mentre ha sollevato l'eccezione in esame solo quando il suo patrocinatore ha preso atto delle CG (doc. U), prodotte dalla banca con le allegazioni di replica. Comunque, il fatto che le parti, all'apertura del conto corrente, avessero domicilio nello stesso ambito geografico, è un caso del tutto fortuito che non può essere determinante ai fini dell'interpretazione sulla portata della proroga di foro. Irrilevanti appaiono poi le ulteriori motivazioni del primo giudice a sostegno dell'inapplicabilità dell'art. 17 n. 4 CL: infatti, da un lato, la Convenzione prescinde dalla nazionalità delle parti (art. 2 cpv. 1 CL) e, dall'altro, è irrilevante che alla lite si applichi o no il diritto italiano che, contrariamente a quanto sembra di capire, può essere applicato anche da giudici esteri. Da ultimo, si osserva che non può costituire abuso di diritto il fatto che l'istante, ancorché al beneficio di una proroga di foro in favore della propria sede, preferisca convenire il cliente davanti al giudice del domicilio di questi: si tratta infatti di un diritto previsto esplicitamente dalla legge. D'altra parte, il giudice non ha poteri limitativi, oltre quelli conferitigli dalla Convenzione, in particolare a fronte di clausole di proroga del foro considerate abusive (Donzallaz, op. cit., n. 6754). Né può equivalere ad abuso di diritto a carico di una parte del processo la circostanza (ammessa da una parte della dottrina) che la facoltà prevista dall'art. 17 n. 4 CL possa creare una certa incertezza giuridica (Gaudemet–Tallon, op. cit., pag. 92; Killias, op. cit., pag. 227).

                                8.      Trovando applicazione l'art. 17 n. 4 CL, va ancora esaminato se il giudice svizzero del domicilio del convenuto è giudice competente ai sensi della Convenzione (art. 17 n. 4, ultima frase). La questione non è controversa; comunque tale competenza è prevista sia dall'art. 2 CL, per quanto riguarda la giurisdizione svizzera, sia –ne fossero date le premesse sostanziali– dall'art. 14 cpv. 2 CL.

                                9.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato (art. 327 lett. b CPC), dev'essere accolto con il conseguente rinvio degli atti al primo giudice affinché abbia a pronunciarsi sul merito della lite.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 12 febbraio 2001 __________ è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 23 gennaio 2001 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                2.      Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                          b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 300.–

                                          già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà alla ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili per questa sede.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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