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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.04.2001 16.2001.00003

April 2, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·807 words·~4 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2001.00003

Lugano 2 aprile 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 gennaio 2001 presentato da

__________

    contro  

la sentenza 18 dicembre 2000 del Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 15 novembre 2000 da

__________ (rappr. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso dal PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo

giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 15 novembre 2000 il Canton __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'150.– oltre accessori, corrispondenti agli oneri processuali posti a carico di quest'ultimo in relazione a un procedimento penale per violazione delle norme della circolazione stradale;

                                          che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 25 gennaio 2000 della Sezione penale del __________ i;

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza

                                          rimasta incontestata dall'escusso, assente al contraddittorio;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto  contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente lamenta innanzi tutto di non aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendogli pervenuta in tempo utile la citazione; nel merito contesta di aver commesso l'infrazione oggetto della procedura esecutiva, peraltro basata su una sentenza nulla in quanto non firmata;

                                          che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                          che preliminarmente si osserva che la documentazione prodotta con il ricorso (fatta eccezione per la copia della sentenza impugnata) deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                          che con ordinanza 9 dicembre 2000, spedita al convenuto mediante invio raccomandato l'11 dicembre (cfr. indicazione sulla copertina dell'incarto), il giudice di pace ha rinviato l'udienza di contraddittorio –inizialmente prevista per quello stesso 11 dicembre– al successivo 18 dicembre 2000 alle ore 14.30;

                                          che nel caso concreto il ricorrente non contesta l'avvenuta regolare notifica della citazione, bensì il fatto di non averne potuto prendere conoscenza tempestivamente;

                                          che mentre spetta all'autorità l'onere di provare la regolare notifica di un atto giudiziario (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 124, m. 7 e N. 431), è compito del destinatario di provare quando ha effettivamente ritirato l'invio e ciò a maggior ragione quando da questa circostanza egli deduce una lesione del suo diritto di essere sentito;

                                          che nel caso di specie il ricorrente ha sì sostenuto di aver ritirato l'invio raccomandato contenente la citazione all'udienza del 18 dicembre 2000 quello stesso giorno, addirittura dopo che l'udienza aveva già avuto luogo, ma tale allegazione non può essere ritenuta in quanto non comprovata in nessun modo, nemmeno –in particolare– all'appoggio della busta di spedizione della citazione controversa;

                                          che di conseguenza la mancata partecipazione del ricorrente alla discussione dell'istanza non può essere addebitata al primo giudice di modo che, su questo punto, il ricorso non ha possibilità d'essere accolto;

                                          che a prescindere dall'assenza dell'escusso dal contraddittorio, spetta al giudice del rigetto accertare d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, N. 115 ad art. 80);

                                          che, la documentazione allegata dall'istante a sostegno della sua domanda di rigetto, ossia in particolare la sentenza 25 gennaio 2000 della Sezione penale del __________, regolarmente firmata e passata in giudicato, costituisce valido titolo esecutivo (D. Staehelin, op.cit., n. 3 ad art. 80 LEF) al quale non è stata opposta nessuna delle eccezioni previste dall'art. 81 LEF;

                                          che eventuali contestazioni sul merito dell'infrazione oggetto di quella sentenza andavano semmai proposte in altre sede, non essendo facoltà del giudice del rigetto quella di rivedere il merito delle decisioni;

                                          che pertanto il ricorso, peraltro basato anche sulla contestazione di una decisione diversa (29 marzo 1999) da quella prodotta a valere quale titolo esecutivo, dev'essere respinto;

                                          che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.

Motivi per i quali,     

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 5 gennaio 2001 __________ è respinto.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.

                                3.      Intimazione a:               

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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