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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.10.2000 16.2000.95

October 18, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·629 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2000.00095

Lugano 18 ottobre 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 settembre 2000 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 13 settembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 giugno  2000 da

__________  

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 13 giugno 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 2'000.– oltre accessori a saldo delle ripetibili alla stessa riconosciute con sentenza 17 giugno 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, regolarmente passata in giudicato;

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esi–stenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l’escusso non ha contrapposto nessuna eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione;

                                          che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                          che nella concreta fattispecie con ordinanza 6 luglio 2000,  spedita mediante invio raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 9 settembre 2000 per la discussione;

                                          che la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

                                          che il ricorrente sostiene di non aver ricevuto né la citazione né tantomeno l’invito di ritiro dell'ufficio postale;

                                          che quando, come in concreto, il destinatario di una raccomandata contesta di aver ricevuto l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 124, m. 6);

                                          che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto della cassazione (art., 327 lett. e CPC) la sentenza impugnata è nulla;

                                          che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

                                          che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 7 gennaio 2000 in re Q./G.);

                                          che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tassa di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC,

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 18 settembre 2000 __________ è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 13 settembre 2000 del Giudice di pace del Circolo di Vezia è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                2.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

                                3.      Intimazione a:               

                                          __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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