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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.10.2000 16.2000.85

October 5, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,465 words·~7 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2000.00085

Lugano 5 ottobre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 agosto 2000 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 12 luglio 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 febbraio 2000 da

__________ patr. dall'avv. __________  

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'977.65 oltre accessori nonché

l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva a carico delle quote di PPP __________ e

__________del fondo base n. __________ RFD _________ di proprietà della

convenuta, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con istanza 10 febbraio 2000 la Comunione dei comproprietari del Condominio __________ a ha convenuto in giudizio __________ -proprietaria delle quote di PPP __________ (appartamento) e _________ (autorimessa) del fondo base n. __________RFD __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'977.75 corrispondenti al saldo delle spese condominiali dalla stessa dovute per il 1998 e 1999 (importo residuo dovuto per il 1998 e acconto 1999). L'istante ha parimenti chiesto l'iscrizione di un'ipoteca legale a garanzia di questi crediti.

                                   2.   Con il querelato giudizio il pretore, accertata preliminarmente l'assenza della convenuta all'udienza ancorché regolarmente citata, ha accolto l'istanza sia per quanto attiene alla richiesta di pagamento dei contributi condominiali -fissati in una decisione assembleare non contestata e quindi vincolante per i condomini- sia relativamente all'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva a garanzia dei medesimi.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 agosto 2000, __________ è insorta contro il predetto giudizio  postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita per

                                         il fatto che il pretore, anziché evadere la sua richiesta di nomina di un difensore d'ufficio contenuta nel suo scritto 23 giugno 2000, l'ha ignorata proseguendo nella trattazione della lite senza la sua partecipazione, ciò che configura anche una lesione dell'art. 39 cpv. 2 e cpv. 3 CPC. Contesta inoltre la legittimazione alla rappresentanza dell'istante da parte dell'avv. __________, nonché l'esistenza dell'autorizzazione a stare in lite a favore dell'amministrazione della Comunione dei comproprietari. Da ultimo rimprovera al pretore di aver accolto l'istanza nonostante manchi la prova del benfondato del credito fatto valere in giudizio.

                                         Con osservazioni 20 settembre 2000 la controparte postula la reiezione del gravame.

                                   4.   Innanzi tutto deve essere estromessa dall'incarto la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), così come deve essere respinta la richiesta di richiamo degli incarti OA.96.30, OA 98.189.e OA 96.140 della Pretura, siccome estranea al rimedio della cassazione.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando la parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni.

                                         La ricorrente ravvisa tale violazione nel fatto per il pretore di non averle nominato un difensore d'ufficio.

                                         Con ordinanza 5 maggio 2000 il pretore, informato dell'avvenuta revoca del mandato all'avv. __________ da parte della convenuta, ha rinviato tutte le udienze che interessavano quest'ultima al 28 giugno 2000 così da permetterle di trovare un nuovo patrocinatore, comunicandole nel contempo che nessun ulteriore rinvio le sarebbe stato concesso. A questo punto la convenuta, che disponeva di un lasso di tempo sicuramente sufficiente per incaricare un legale di rappresentarla nella causa che ci occupa (causa peraltro di nessuna complessità fattuale o giuridica particolare), anziché attivarsi in tal senso, si è limitata a inviare un fax il 23 giugno 2000 al pretore, chiedendogli il nominativo di tre avvocati "rinomati" della piazza di Locarno che fossero pronti a rappresentare i suoi interessi. L'udienza, già fissata per pochi giorni dopo senza possibilità di rinvio, è andata così deserta dalla convenuta. Orbene, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto che il pretore non abbia aderito a questa richiesta, a prescindere dalla sua tardività, non configura una violazione dell'art. 39 CPC e, di conseguenza, del suo diritto di essere sentita. La nomina di un avvocato da parte del giudice comporta infatti una restrizione della capacità processuale della parte e dev'essere operata solo eccezionalmente. In questo senso, l'intervento del giudice si giustifica solo in presenza di particolari circostanze, oggettive o soggettive, che egli valuta facendo capo al suo potere d'apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168, 1988 pag. 376 consid. a con richiamo di giurisprudenza; CocchiTrezzini, CPC-TI, ad art. 39, m. 5). D'altra parte, non vi sono indizi che la ricorrente non fosse in grado di difendersi o di procedere essa stessa alla scelta di un patrocinatore; la sua istanza al pretore appare così come una via di comodo per non interessarsi della questione, adducendo genericamente -nello stesso fax del 23 giugno 2000- che ogni studio legale del Locarnese si spaventa appena viene a conoscenza di tutti i pregiudizi e di tutte le prevenzioni (o conflitti d'interesse) legati a questo caso: ciò che - considerata la poca concretezza del motivo - contrasta evidentemente con la ratio della norma in esame. La circostanza poi che la ricorrente avesse altre cause pendenti in Pretura per vertenze analoghe e che in quest'ambito avesse già avuto contatti professionali sia con l'avv. __________, sia con l'avv. __________, esclude l'arbitrio del primo giudice nel non aver proceduto alla nomina di un avvocato d'ufficio.

                                   6.   Secondo l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

                                         La censura ricorsuale secondo la quale all'avv. __________ difetterebbe la legittimazione alla rappresentanza dell'istante (presupposto processuale che il giudice è tenuto a verificare in caso di dubbio, art. 97 cifra 4 CPC) è destituita di fondamento e rasenta la temerarietà. Alla convenuta era infatti sicuramente noto che l'avv. _________ agiva in qualità di rappresentante dell'istante, tant'è che all'assemblea condominiale 25 aprile 1998 (doc. H) ha presenziato quest'ultima in luogo e vece dell'istante così come lo ha fatto per le altre procedure giudiziarie che oppongono le parti, rapporto di rappresentanza che la ricorrente ha sempre accettato senza nulla eccepire. Del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della legittimazione alla rappresentanza dell'istante da parte dell'avv. __________ è il fatto che la procura agli atti (doc. I) sia stata sottoscritta il 26 aprile 1996, ossia prima che fossero esigibili i contributi condominiali in discussione, e unicamente a favore dell'avv. __________. Innanzi tutto, la procura 26 marzo 1996 prevede la facoltà di subdelega, ragione per la quale l'intervento dell'avv. __________, collaboratrice dell'avv. __________i, è sicuramente legittimo e coperto da questa procura. Lo stesso dicasi per la causa che oppone le parti e che ha per oggetto l'incasso dei contributi condominiali per il 1998 e l'acconto 1999. Infatti, a dipendenza del contenuto generico della procura doc. I ("pratica Condominio __________ /__________ "), che non risulta essere stata revocata dalla mandante, la causa trattata nella sentenza dedotta in cassazione rientra sicuramente tra quelle contemplate dalla procura.

                                   7.   Altrettanto infondata è la censura ricorsuale secondo la quale mancherebbe in concreto l'autorizzazione a stare in lite a favore dell'amministrazione della comunione dei comproprietari (art. 712t cpv. 2 CC). Dal verbale dell'assemblea condominiale 24 aprile 1999 (doc. C) si evince infatti il conferimento all'amministrazione dell'incarico di procedere al recupero delle spese condominiali scadute (ovvero quelle del 1998 e l'acconto 1999, esigibile nel mese di maggio 1999) e all'iscrizione di un'ipoteca legale a garanzia dei medesimi (doc. C, trattande 4 e 5 lett. c).

                                   8.   Per quanto attiene alla prova del credito fatto valere in giudizio, a prescindere dalla tardività della contestazione contenuta nel  ricorso, come correttamente concluso dal pretore l'istante ha  sufficientemente comprovato la sua pretesa sulla base della decisione assembleare 24 aprile 1999, non contestata dalla convenuta (art. 712m cpv. 2 e 75 CC).

                                   9.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto con il carico della spese alla parte soccombente (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,          

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:                   

                                   1.   Il ricorso per cassazione 10 agosto 2000 di __________ è respinto.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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