Incarto n. 16.2000.00076
Lugano 24 ottobre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 luglio 2000 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 7 luglio 2000 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 31 ottobre 1998 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'677.30 oltre interessi nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________
dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 31 ottobre 1998 la falegnameria __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'677.30 a saldo della fattura emessa il 9 febbraio 1996 per opere da falegname eseguite in due stabili a _________ -di proprietà del __________ e amministrati dalla convenuta- sulla quale è stato versato un acconto di soli fr. 223.70.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver richiesto tutte le prestazioni fatturate dall'istante, in particolare la sostituzione di porte.
2. Con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l'istanza ritenendo che sia stata la convenuta a richiedere l'intervento dell'istante e che questa debba pagare le sue prestazioni in quanto effettuate nell'interesse del proprietario dello stabile e comunque concordate con il portinaio del medesimo che agiva in sua rappresentanza.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per aver ritenuto provata la conclusione di un contratto di appalto tra le parti.
Con scritto 14 agosto 2000 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).
5. L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza.
In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come l’istante, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserto contratto nonché la congruità della sua pretesa (II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA), mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; Kummer, in Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).
In concreto, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del primo giudice che ha ritenuto provato il perfezionamento di un contratto di appalto tra le parti non è arbitraria poiché trova riscontro nelle prove documentali. Va osservato anzitutto che i rapporti di lavoro 23 e 24 gennaio 1996 allestiti a nome della convenuta, sono stati sottoscritti "per accordo e accettazione del cliente che ne dichiara l'esattezza", corrispondono in modo evidente alle prestazioni fatturate dall'istante. Sono pertanto atti a comprovare che i lavori fatturati sono quelli effettivamente eseguiti: ma la questione non è controversa, mentre è litigiosa, almeno in prima sede, l'estensione dell'ordine passato dalla convenuta che essa ha ammesso per lavori corrispondenti a complessivi fr. 500.- (verbale 12 maggio 1999); essa comunque -con la scritto 14 febbraio 1996- aveva già ammesso di aver richiesto l'esecuzione di determinati lavori, ma non di tutti quelli fatturati, indicando all'istante, per le restanti riparazioni, di rivolgersi a chi le aveva ordinato quei lavori.
In questa sede la ricorrente precisa che essa amministra gli stabili denominati A e B, in via __________ a __________, ma che non è responsabile per ordinazioni pacificamente effettuate dal custode signor __________, ossia di persona senza poteri di rappresentanza da parte sua, mentre sostiene che beneficiari delle prestazioni contestate sono i proprietari degli immobili. Orbene, è ben vero che l'istante -cui incombe l'onere della prova- non ha dimostrato in modo più chiaro di quanto appaia l'estensione dell'ordinazione da parte della convenuta. Non può tuttavia essere considerato arbitrario (ancorché opinabile) che il giudice di pace abbia ritenuto valido il contestato rapporto di rappresentanza fra custode e amministrazione: e ciò in particolare, trattandosi di lavori di poca entità che, secondo il normale andamento delle cose, possono senz'altro ricadere nelle competenze dell'amministratore di immobili. In particolare, il fatto stesso che sia stato il custode _________ a ordinare l'esecuzione delle opere controverse e a sottoscrivere i bollettini di lavoro per conto della convenuta, basta a tutelare la buona fede dell'istante (DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, Berner Kommentar, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., pag. 152; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., pag. 386 e segg.).
6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Alla controparte non vengono assegnate ripetibili di questa sede, non potendo il suo scritto 14 agosto 2000 essere considerato alla stregua di un allegato di osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 luglio 2000 di __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria