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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.09.2000 16.2000.71

September 26, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·794 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2000.00071

Lugano 26 settembre 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 luglio 2000 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________)  

  contro  

la sentenza 13 giugno 2000 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 2 dicembre 1998 nei confronti di

__________  

con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 5'000.– di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione 27 maggio 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Città, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con sentenza 27 maggio 1998 il segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città, in accoglimento dell'istanza il 16 marzo 1998 dall'avv. __________, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'ing. __________ al PE no. __________ dell'UEF di Locarno fattogli notificare per l'incasso di fr. 5'000.–;

                                          che l'importo rivendicato dal procedente corrisponde alla quota che l'escusso si era impegnato a versargli a titolo di onorario per la consulenza prestata ai fratelli _________ e __________ nell'ambito della liquidazione delle rispettive interessenze all'eredità relitta dai loro defunti genitori;

                                          che il ricorso per cassazione 8 giugno 1998 dell'ing. __________ è stato respinto con sentenza 9 novembre 1998;

                                          che con istanza 2 dicembre 1998 l'ing. _________ ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 5'000.– sostenendo di aver estinto il proprio debito;

                                          che con sentenza 13 giugno 2000 il segretario assessore, preso atto dell'opposizione dell'avv. __________ e ritenuta non comprovata la tesi dell'istante circa l'avvenuta estinzione del debito, ha respinto l'istanza;

                                          che con il presente tempestivo gravame l'ing. _________ è insorto contro il predetto giudizio, postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione dell'art. 327 lett. g CPC;

                                          che con osservazioni 28 luglio 2000 la controparte conclude per la reiezione del gravame;

                                          che secondo l’art. 97 n. 5 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, tra i quali l'ammissibilità di ogni singolo atto;

                                          che il rispetto del termine per presentare un'azione, in particolare prescritto dal diritto federale, è un presupposto processuale che dev'essere esaminato d'ufficio, in ogni stadio della causa, ovvero anche nella sede ricorsuale (Cocchi / Trezzini, CPC–TI, art. 97, m. 10);

                                          che giusta l'art. 83 cpv. 2 LEF il debitore può, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, chiedere in procedura ordinaria che il giudice del luogo d'esecuzione dichiari l’inesistenza del debito;

                                          che per consolidata dottrina e giurisprudenza, questo termine per l’inoltro dell’azione di disconoscimento inizia a decorrere dal passaggio in giudicato formale della sentenza di rigetto dell’opposizione (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 68 ad art. 83 LEF; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrecht, 6. ed., 1997, § 19, n. 98, pag. 135; D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 22 ad art. 83 LEF);

                                          che per le sentenze di rigetto in procedura inappellabile, contro le quali è dato unicamente il rimedio straordinario del ricorso per cassazione (art. 17 LALEF) che non ne sospende l'esecuzione (art. 330 CPC), il termine di 20 giorni inizia a decorrere già con l'intimazione della sentenza di rigetto (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 97, m. 11; D. Staehelin, op.cit., n. 23 ad art. 83 LEF; Ammon, op.cit., § 19, n. 99, pag. 135);

                                          che in concreto –siccome il ricorso 8 giugno 1998 non ha comportato effetto sospensivo della sentenza allora impugnata poiché il ricorrente non ne aveva fatta richiesta (cfr. inc. 16.98.81 di questa Camera)– il termine per l'inoltro dell'azione di disconoscimento del debito ha iniziato a decorrere dalla notifica della sentenza 27 maggio 1998;

                                          che pertanto l'istanza 2 dicembre 1998, intesa al disconoscimento del debito, risulta ampiamente tardiva, ciò che avrebbe dovuto comportare la sua reiezione in ordine (Cocchi / Trezzini, op. cit., ibidem, m. 10);

                                          che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto;

                                          che le tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC), tenuto conto –nel calcolo dell'indennità alla parte resistente– che essa ha agito in re propria;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 5 luglio 2000 di __________ è respinto.

                                2.      Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.–, già anticipati dal ricorrente, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.– per questa sede.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

16.2000.71 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.09.2000 16.2000.71 — Swissrulings