Incarto n. 16.2000.00067
Lugano 27 giugno 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2000 presentato da
__________ (patr. dallo studio legale avv. ________)
contro
la sentenza 23 maggio 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con petizione 25 febbraio 1999 nei confronti di
__________ (patr. dall'avv. ________)
con la quale l’istante ha chiesto venisse fatto obbligo al convenuto di rimuovere a distanza regolamentare piante situate sul suo fondo a confine con la proprietà di cui egli è usufruttuario, domanda avversata dal convenuto che in via riconvenzionale ha formulato analoga istanza nei confronti dell'istante, domande che il pretore ha parzialmente accolto,
considerato che con scritto 26 giugno 2000, pervenuto a questa Camera prima della scadenza del termine impartito alla controparte per formulare le osservazioni al ricorso e alla domanda di assistenza giudiziaria -la cui presentazione diviene pertanto superflua- il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);
che in considerazione della particolarità del caso, non vengono prelevate tasse né spese per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 e l'art. 352segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 giugno 2000 di _________ è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria